Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 3: Prestazioni
Sezione 1: Catalogo delle prestazioni
< Art. 24 Principio
> Art. 25a Cure in caso di malattia

Art. 25 Prestazioni generali in caso di malattia

1 L’assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie assume i costi delle prestazioni atte a diagnosticare o a curare una malattia e i relativi postumi.

2 Queste prestazioni comprendono:

a.1
gli esami e le terapie ambulatoriali, in ospedale o in una casa di cura, nonché le cure in ospedale dispensate:
1.
dal medico,
2.
dal chiropratico,
3.
da persone che effettuano prestazioni previa prescrizione o indicazione di un medico o di un chiropratico;
b.
le analisi, i medicamenti, i mezzi e gli apparecchi diagnostici e terapeutici prescritti dal medico o, nei limiti stabiliti dal Consiglio federale, dal chiropratico;
c.
un contributo alle spese di cure balneari prescritte dal medico;
d.
i provvedimenti di riabilitazione medica, eseguiti o prescritti dal medico;
e.2
la degenza in ospedale secondo lo standard del reparto comune;
f.
3
fbis.4
la degenza in caso di parto in una casa per partorienti (art. 29);
g.
un contributo alle spese di trasporto necessarie dal profilo medico e alle spese di salvataggio;
h.5
la prestazione effettuata dal farmacista al momento di fornire i medicamenti prescritti dal medico secondo la lettera b.

1 Nuovo testo giusta il n. I 3 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
3 Abrogata dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), con effetto dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
4 Introdotta dal n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
5 Introdotta dal n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali