Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 2: Organizzazione
Sezione 3: Promozione della salute
Sezione 4: Vigilanza e statistica
< Art. 21 Vigilanza
> Art. 22 Controllo dei costi amministrativi

Art. 21a1 Partecipazione dei Cantoni

1 I Cantoni possono chiedere agli assicuratori gli stessi documenti ufficiali di cui l’autorità federale ha bisogno per approvare le tariffe dei premi. Possono utilizzarli soltanto per elaborare un parere secondo l’articolo 61 capoverso 42 o per informare gli assicurati sulla giustificazione dei premi approvati.

2 In casi particolari, l’Ufficio federale può accordarsi con un Cantone affidandogli l’esecuzione di accertamenti presso gli assicuratori, secondo l’articolo 21 capoverso 3.3


1 Introdotto dal n. I della LF del 18 dic. 1998, in vigore dal 1° lug. 1999 (RU 1999 2041; FF 1998 940 946).
2 Ora: art. 61 cpv. 5
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali