Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 2: Organizzazione
Sezione 3: Promozione della salute
Sezione 4: Vigilanza e statistica
< Art. 20 Finanziamento; vigilanza
> Art. 21a Partecipazione dei Cantoni

Art. 21 Vigilanza

1 Il Consiglio federale sorveglia l’applicazione dell’assicurazione malattie.1

2 L’esercizio delle assicurazioni menzionate nell’articolo 12 capoverso 2 soggiace alla sorveglianza dell’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari (FINMA) giusta la legislazione sulla sorveglianza degli istituti privati d’assicurazione.2

3 L’Ufficio federale può impartire istruzioni agli assicuratori per l’applicazione uniforme del diritto federale, chiedere loro tutte le informazioni e tutti i documenti necessari ed effettuare ispezioni. Le ispezioni possono essere effettuate senza preavviso. Gli assicuratori accordano all’Ufficio federale libero accesso a tutte le informazioni che esso ritiene pertinenti all’ambito dell’ispezione in corso. Devono inviargli i rapporti e conti annui.3

4 Nell’ambito della vigilanza sull’esecuzione della presente legge, gli assicuratori sono tenuti a fornire annualmente all’Ufficio federale i dati risultanti dalla fatturazione delle prestazioni e dall’attività assicurativa.4

5 Se un assicuratore disattende le prescrizioni legali, l’Ufficio federale può, a seconda della natura e della gravità dell’infrazione:

a.
prendere le misure atte a ripristinare la situazione legale, addebitandone le spese all’assicuratore;
b.
ammonirlo e infliggergli una multa disciplinare;
c.
proporre al Dipartimento il ritiro dell’autorizzazione di esercitare l’assicurazione sociale malattie.5

5bis In deroga all’articolo 33 LPGA6, l’Ufficio federale può rendere pubblici i provvedimenti di cui al capoverso 5.7

6 Sono salve le disposizioni speciali sulla sorveglianza degli istituti d’assicurazione privati.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2755; FF 2000 205).
2 Nuovo testo giusta il n. 12 dell’all. alla LF del 22 giu. 2007 concernente l’Autorità federale di vigilanza sui mercati finanziari, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 5207; FF 2006 2625).
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2755; FF 2000 205).
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 dic. 2007 (Finanziamento ospedaliero), in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 2049; FF 2004 4903).
5 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° ott. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687).
6 RS 830.1
7 Introdotto dal n. I della LF del 24 mar. 2000 (RU 2000 2305; FF 1999 687). Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3453; FF 2002 715).


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali