Titolo 1a: Disposizioni generali
< Art. 1a Campo d’applicazione
> Art. 3 Persone tenute ad assicurarsi
Art. 21
1 Abrogato dal n. 11 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
Stato 1° gennaio 2012
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