Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie
Capitolo 2: Organizzazione
Sezione 3: Promozione della salute
< Art. 18
> Art. 20 Finanziamento; vigilanza
Art. 19 Promozione della prevenzione delle malattie
1 Gli assicuratori promuovono la prevenzione delle malattie.
2 Essi gestiscono congiuntamente con i Cantoni un’istituzione avente lo scopo di stimolare, coordinare e valutare misure atte a promuovere la salute e a prevenire le malattie. Se l’istituzione non č fondata dagli assicuratori e dai Cantoni, il compito č assunto dalla Confederazione.
3 L’organo direttivo dell’istituzione č composto di rappresentanti degli assicuratori, dei Cantoni, dell’INSAI, della Confederazione, dei medici, delle cerchie scientifiche e delle organizzazioni specializzate nella prevenzione.
Stato 1° gennaio 2012
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