Titolo 7: Disposizioni finali
Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore
< Art. 106
Art. 107
1 La presente legge sottostà al referendum facoltativo.
2 Il Consiglio federale ne determina l’entrata in vigore. Esso può ridurre i termini previsti agli articoli 98 capoverso 1, 99 capoverso 1 e 100.
Stato 1° gennaio 2012
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