Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 7: Disposizioni finali
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
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Art. 105a1 Effettivo degli assicurati nella compensazione dei rischi

1 I richiedenti l’asilo, le persone ammesse provvisoriamente e quelle bisognose di protezione non titolari di un permesso di dimora sono escluse dall’effettivo degli assicurati determinante per la compensazione dei rischi se soggiornano in Svizzera e percepiscono prestazioni di aiuto sociale.

2 Le autorità amministrative cantonali e comunali, nonché eccezionalmente quelle federali, comunicano gratuitamente agli organi competenti dell’assicurazione sociale malattie, su richiesta scritta, i dati necessari al rilevamento degli assicurati secondo il capoverso 1.

3 Al fine di adempiere i suoi compiti secondo la presente legge, l’Ufficio federale può esigere dagli assicuratori i dati concernenti gli assicurati secondo il capoverso 1.


1 Introdotto dal n. I della LF del 16 dic. 2006, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4823; FF 2002 6087).


Stato 1° gennaio 2012
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