Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Titolo 7: Disposizioni finali
Capitolo 2: Disposizioni transitorie
< Art. 103 Prestazioni assicurative
> Art. 104a

Art. 104 Convenzioni tariffali

1 Le convenzioni tariffali esistenti non decadono all’entrata in vigore della presente legge. Il Consiglio federale stabilisce la data entro la quale esse devono essere adeguate al nuovo diritto.

2 Gli assicuratori che iniziano a esercitare l’assicurazione sociale malattie secondo il nuovo diritto possono aderire alle convenzioni tariffali stipulate dalle federazioni di casse malati secondo il previgente diritto (art. 46 cpv. 2).

3 Il Consiglio federale stabilisce la data dalla quale gli ospedali e le case di cura devono soddisfare i requisiti di cui all’articolo 49 capoversi 6 e 7.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali