Titolo 1: Applicabilitą della LPGA
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Art. 1 Campo d’applicazione
1 Le disposizioni della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA) sono applicabili all’assicurazione malattie, sempre che la presente legge non preveda espressamente una deroga alla LPGA.
2 Esse non sono applicabili ai seguenti settori:
- a.
- autorizzazione ed esclusione di fornitori di prestazioni (art. 35–40 e 59);
- b.
- tariffe, prezzi e stanziamento globale di bilancio (art. 43–55);
- c.2
- riduzioni di premi accordate ai sensi degli articoli 65, 65a e 66a e sussidi della Confederazione ai Cantoni conformemente all’articolo 66;
- d.
- liti tra assicuratori (art. 87);
- e.
- procedure dinanzi al tribunale arbitrale cantonale (art. 89).
1 RS 830.1
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’AF del 21 giu. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3472; FF 2002 715).
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali