Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

832.10

Legge federale
sull’assicurazione malattie

(LAMal)

del 18 marzo 1994 (Stato 1° gennaio 2012)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 34bis della Costituzione federale1 (Cost.);2 visto il messaggio del Consiglio federale del 6 novembre 19913,

decreta:

Titolo 1:4 Applicabilità della LPGA

Art. 1 Campo d’applicazione

Titolo 1a: 5 Disposizioni generali

Art. 1a Campo d’applicazione

Art. 2

Titolo 2: Assicurazione obbligatoria delle cure medico-sanitarie

Capitolo 1: Obbligo d’assicurazione

Capitolo 2: Organizzazione

Sezione 2: Istituzione comune

Art. 18

Capitolo 3: Prestazioni

Sezione 2: Presupposti e entità dell’assunzione dei costi

Art. 32 Condizioni

Art. 33 Designazione delle prestazioni

Art. 34 Entità

Capitolo 4: Fornitori di prestazioni

Sezione 2: Scelta del fornitore di prestazioni e assunzione dei costi

Art. 41

Art. 41a Obbligo di ammissione

Sezione 3: Debitore della rimunerazione; fatturazione

Art. 42 Principio

Art. 42a Tessera d’assicurato

Capitolo 5: Finanziamento

Sezione 1: Sistema finanziario e esposizione dei conti

Art. 60

Sezione 3: Partecipazione ai costi

Art. 64

Sezione 3a:6 Mancato pagamento dei premi e delle partecipazioni ai costi

Art. 64a

Sezione 4: Riduzione dei premi mediante sussidi dell’ente pubblico

Art. 65 Riduzione dei premi da parte dei Cantoni

Art. 65a Riduzione dei premi da parte dei Cantoni a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

Art. 66 Sussidio della Confederazione

Art. 66a Riduzione dei premi da parte della Confederazione a favore degli assicurati residenti in uno Stato membro della Comunità europea, in Islanda o in Norvegia

Titolo terzo: Assicurazione facoltativa d’indennità giornaliera

Art. 67 Adesione

Art. 68 Assicuratori

Art. 69 Riserve d’assicurazione

Art. 70 Cambiamento dell’assicuratore

Art. 71 Uscita dall’assicurazione collettiva

Art. 72 Prestazioni

Art. 73 Coordinamento con l’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 74 Indennità giornaliera in caso di maternità

Art. 75 Sistema finanziario ed esposizione dei conti

Art. 76 Premi degli assicurati

Art. 77 Premi dell’assicurazione collettiva

Titolo 4:7 Disposizioni particolari concernenti il coordinamento, la responsabilità e il regresso

Art. 78 Coordinamento delle prestazioni

Art. 78a Responsabilità per danni

Art. 79 Limitazione del regresso

Art. 79a Diritto di regresso del Cantone di domicilio

Titolo 5: Disposizioni particolari concernenti la procedura e il contenzioso, disposizioni penali8

Art. 80 Procedura semplificata

Art. 81

Art. 82 Assistenza amministrativa e giudiziaria particolare

Art. 83 Numero d’assicurato dell’AVS

Art. 84 Trattamento di dati personali

Art. 84a Comunicazione di dati

Art. 84b Garanzia della protezione dei dati da parte degli assicuratori

9

Art. 85 Opposizione (art. 52 LPGA)

Art. 86 Ricorso (art. 56 LPGA)

Art. 87 Controversie tra assicuratori

Art. 88

Art. 89 Tribunale arbitrale cantonale

Art. 90

Art. 90a Tribunale amministrativo federale

Art. 91 Tribunale federale

10

Art. 92 Delitti

Art. 93 Contravvenzioni

Art. 93a Inosservanza di prescrizioni d’ordine

Art. 94 Infrazioni commesse nella gestione degli affari

Art. 95

Titolo 6:11 Relazione con il diritto europeo

Art. 95a

Titolo 7:12 Disposizioni finali

Capitolo 1: Esecuzione

Art. 96

Capitolo 2: Disposizioni transitorie

Art. 97 Disposizioni cantonali

Art. 98 Continuazione dell’assicurazione da parte delle casse malati riconosciute

Art. 99 Rinuncia alla continuazione dell’assicurazione sociale malattie

Art. 100

Art. 101 Fornitori di prestazioni e medici di fiducia

Art. 102 Rapporti previgenti d’assicurazione

Art. 103 Prestazioni assicurative

Art. 104 Convenzioni tariffali

Art. 104a

Art. 105

Art. 105a Effettivo degli assicurati nella compensazione dei rischi

Art. 106

Capitolo 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 107

Data dell’entrata in vigore: 1° gennaio 199613 Art. 11 a 14, 18, 61 cpv. 4, 76 cpv. 4, 97 a 104, 107 cpv. 2: 1° giugno 199514

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 200015

1 Contratti, accordi o diritti statutari menzionati negli articoli 7 capoverso 7, 62 capoverso 2bis (non ancora in vigore) e 64 capoverso 8 (non ancora in vigore) decadono all’entrata in vigore della presente modifica nella misura in cui ne siano toccati.

2 Fino all’entrata in vigore della presente modifica i Cantoni emanano le disposizioni d’esecuzione definitive per l’articolo 65. Se non è possibile emanare il disciplinamento definitivo relativo all’articolo 65, il governo cantonale può emanarne uno provvisorio.

Disposizione transitoria della modifica dell’8 ottobre 200416

Disposizione finale della modifica del 18 marzo 2005 (riduzione dei premi)17

Il sistema di riduzione dei premi per i minorenni e i giovani adulti in periodo di formazione, previsto nell’articolo 65 capoverso 1bis, va attuato dai Cantoni entro un anno18 dall’entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni transitorie della modifica del 20 dicembre 2006 (tariffe delle cure) 19

1 In deroga all’articolo 25 capoverso 2 lettera a e fino all’entrata in vigore di un nuovo disciplinamento, per l’assunzione dei costi delle prestazioni delle cure dispensate a domicilio, ambulatoriamente o in una casa di cura non possono essere superate le tariffe limite fissate dal Dipartimento conformemente all’articolo 104a. Sono fatte salve le tariffe e le convenzioni tariffali che il 1° gennaio 2004 superavano già le tariffe limite. Esse sono limitate all’importo in vigore il 1° gennaio 2004. Rimangono salvi gli adeguamenti al rincaro decisi dal Dipartimento secondo l’indice nazionale dei prezzi al consumo.

2 Le tariffe vengono adeguate al rincaro la prima volta il 1° gennaio 2007 e in seguito ogni anno.

Disposizioni transitorie relative alla modifica del 21 dicembre 2007 (finanziamento ospedaliero)20

1 L’introduzione degli importi forfettari che si rifanno alle prestazioni secondo l’articolo 49 capoverso 1 e l’applicazione delle regole di finanziamento secondo l’articolo 49a, inclusi i costi d’investimento, devono essere concluse al più tardi il 31 dicembre 2011.

2 Il Consiglio federale determina:

a.
le modalità d’introduzione;
b.
la procedura in base alla quale gli investimenti effettuati prima dell’entrata in vigore della presente modifica vengono presi in considerazione nel calcolo della tariffa.

3 Le pianificazioni ospedaliere cantonali devono adempiere le esigenze di cui all’articolo 39 al più tardi tre anni dopo l’introduzione degli importi forfettari secondo il capoverso 1. Esse devono basarsi su comparazioni tra ospedali per quanto concerne la qualità e l’economicità.

4 Fino all’introduzione degli importi forfettari secondo il capoverso 1, i Cantoni e gli assicuratori partecipano ai costi delle cure ospedaliere conformemente alle regole di finanziamento vigenti prima della presente modifica. Durante il periodo di adeguamento degli elenchi degli ospedali conformemente al capoverso 3 i Cantoni devono assumere la loro quota di partecipazione ai costi in tutti gli ospedali che figurano sugli elenchi aggiornati.

5 I Cantoni fissano la loro quotaparte di finanziamento secondo l’articolo 49a capoverso 2 al più tardi per il 1° gennaio 2012. I Cantoni in cui il premio medio per gli adulti al momento dell’introduzione degli importi forfettari secondo il capoverso 1 è inferiore a quello medio a livello nazionale possono stabilire la loro quota di partecipazione alla remunerazione tra il 45 e il 55 per cento. Entro il 1° gennaio 2017 l’adeguamento annuale della quotaparte, a partire dalla prima determinazione, può ammontare a due punti percentuali al massimo.

6 La normativa di cui all’articolo 41 capoverso 1bis è parimenti attuata al momento dell’introduzione degli importi forfettari secondo il capoverso 1.

Disposizioni transitorie della modifica del 21 dicembre 2007 (compensazione dei rischi) 21

1. Continuazione dell’attuale compensazione dei rischi

Fino all’entrata in vigore della modifica del 21 dicembre 2007 (Compensazione dei rischi) si applica l’attuale compensazione dei rischi secondo l’articolo 105.

2. Nuova compensazione dei rischi

1 Gli assicuratori il cui effettivo di assicurati donne, persone anziane e persone con un rischio di malattia elevato è inferiore a quello medio dell’insieme degli assicuratori devono versare un contributo all’istituzione comune (art. 18) a favore degli assicuratori il cui effettivo di assicurati donne, persone anziane e persone con un rischio di malattia elevato supera questa media; il contributo è destinato a compensare integralmente le differenze medie di rischio tra i gruppi di rischio determinanti.

2 Il criterio determinante per valutare il rischio di malattia elevato è la degenza di oltre tre giorni in un ospedale o in una casa di cura (art. 39) nel corso dell’anno precedente.

3 Il confronto è effettuato sulla base della struttura dell’effettivo degli assicurati nell’anno civile per il quale si procede alla compensazione dei rischi (anno della compensazione). Le differenze medie di rischio per sesso e per età, nonché i costi consecutivi a una degenza in un ospedale o in una casa di cura si riferiscono alla situazione esistente nell’anno civile prima dell’anno della compensazione; per il calcolo delle differenze medie di rischio il rilevamento delle degenze in un ospedale o in una casa di cura avviene sulla base della situazione esistente nel penultimo anno civile prima dell’anno di compensazione; per il calcolo dei contributi e dei sussidi, sulla base della situazione esistente nell’anno civile prima dell’anno della compensazione. Le persone che al momento della degenza determinante in un ospedale o in una casa di cura non erano assicurate secondo la presente legge non vengono prese in considerazione nell’ambito del rilevamento di tali degenze.

4 L’istituzione comune esegue la compensazione dei rischi tra assicuratori in ogni singolo Cantone.

5 Il Consiglio federale emana le disposizioni d’esecuzione per la compensazione dei rischi salvaguardando l’incentivo per gli assicuratori di perseguire l’economicità dei costi. Definisce in dettaglio le degenze in un ospedale o in una casa di cura determinanti per la compensazione dei rischi e designa le eccezioni.

6 Il Consiglio federale disciplina inoltre:

a.
la riscossione degli interessi di mora e il rimborso degli interessi retributivi;
b.
il risarcimento del danno;
c.
il termine scaduto il quale l’istituzione comune può rifiutare di ricalcolare la compensazione dei rischi.

7 La compensazione dei rischi è attuata per cinque anni a contare dall’entrata in vigore della modifica del 21 dicembre 2007 (Compensazione dei rischi).

Disposizioni transitorie alla modifica del 13 giugno 200822

1 I contributi alle cure conformemente all’articolo 25a capoverso 1 sono fissati la prima volta in modo da corrispondere alla somma delle retribuzioni per le cure dispensate ambulatoriamente e in casa di cura nell’anno precedente l’entrata in vigore. Se questa regola non può essere rispettata nel primo anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica, il Consiglio federale procede agli adeguamenti necessari negli anni successivi.

2 Le tariffe e le convenzioni tariffali vigenti all’entrata in vigore della presente modifica devono essere adattate entro tre anni agli importi fissati dal Consiglio federale. I governi cantonali disciplinano tale adattamento.

Disposizione transitoria della modifica del 12 giugno 200923

Disposizioni transitorie della modifica del 19 marzo 201024

1 L’assicuratore rimunera le prestazioni all’assicurato (terzo garante), al fornitore di prestazioni (terzo pagante) o al Cantone che assume:

a.
i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente; e
b.
gli interessi di mora e le spese di esecuzione scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica.

2 Se il Cantone non assume i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato scaduti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica per i quali è stato rilasciato un attestato di carenza di beni o un titolo equivalente, la sospensione delle assunzioni dei costi delle prestazioni conformemente al diritto anteriore è mantenuta e le prestazioni fornite sino all’entrata in vigore della presente modifica non sono rimborsate. Non appena l’assicurato ha pagato integralmente i premi e le partecipazioni ai costi in arretrato, nonché gli interessi di mora e le spese di esecuzione, l’assicuratore assume i costi delle prestazioni fornite.

3 I Cantoni introducono il sistema di riduzione dei premi conformemente all’articolo 65 capoverso 1 entro due anni dall’entrata in vigore della presente modifica. Fintanto che l’importo della riduzione dei premi è versato direttamente agli assicurati, il Cantone assume, invece dell’85 per cento, l’87 per cento dei crediti di cui all’articolo 64a capoverso 4.


Allegato
- Abrogazione e modifica di leggi federali


 RU 1995 1328


1 [CS 1 3]. Questa disp. corrisponde all’art. 117 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 mar. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2305; FF 1999 687).
3 FF 1992 I 65
4 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
5 Introdotto dal n. 11 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
6 Introdotta dal n. I della LF del 18 mar. 2005 (Riduzione dei premi), in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 3587; FF 2004 3869).
7 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
8 Nuovo testo giusta il n. 11 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
9 Abrogato dal n. 11 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
10 Tit. privo di oggetto.
11 Introdotto dal n. I 9 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).
12 Originario tit. 6.
13 Art. 1 dell’O del 12 apr. 1995 [RU 1995 1367].
14 Art. 1 dell’O del 12 apr. 1995 [RU 1995 1367].
15 RU 2000 2305; FF 1999 687
16 RU 2004 4375; FF 2004 3803. Abrogata dal n. I della LF del 20 dic. 2006 (Tariffe delle cure) (RU 2006 5767, 2007 385; FF 2006 6925 6933).
17 RU 2006 5767; FF 2006 6925 6933
18 Testo rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
19 RU 2006 5767, 2007 385; FF 2006 6925 6933
20 RU 2008 2049; FF 2004 4903
21 RU 2009 4755; FF 2004 4903
22 RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839
23 RU 2009 5265; FF 2009 2867 2877. In vigore fino al 31 dic. 2011.
24 RU 2011 3523; FF 2009 5757 5771


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali