Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 1: Forme di previdenza riconosciute
< Art. 3 Pagamento delle prestazioni
> Art. 5 Investimenti

Art. 4 Cessione, costituzione in pegno, compensazione

1 Per la cessione, la costituzione in pegno e la compensazione di diritti alle prestazioni si applica per analogia l’articolo 39 LPP.1

2 Per la costituzione in pegno del capitale o delle prestazioni di previdenza per la proprietā d’abitazione dell’assicurato č applicabile per analogia l’articolo 30b LPP2 o l’articolo 331d del Codice delle obbligazioni3 e gli articoli 8–10 dell’ordinanza del 3 ottobre 19944 sulla promozione della proprietā d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale.5

3 In caso di scioglimento del regime matrimoniale per cause diverse dal decesso, tutti o parte dei diritti alle prestazioni di vecchiaia possono essere ceduti dall’intestatario della previdenza al coniuge o essere assegnati a quest’ultimo dal giudice. Fatto salvo l’articolo 3, l’istituto dell’intestatario della previdenza deve versare l’importo da trasferire all’istituto indicato dal coniuge o ad un istituto di previdenza ai sensi dell’articolo 1 capoverso 1.6

4 Il capoverso 3 si applica per analogia in caso di scioglimento giudiziale dell’unione domestica registrata qualora i partner abbiano concordato che i beni siano divisi secondo le norme del regime della partecipazione agli acquisti (art. 25 cpv. 1 secondo periodo della L del 18 giu. 20047 sull’unione domestica registrata).8


1 Nuovo testo giusta l’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietā d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).
2 RS 831.40
3 RS 220
4 RS 831.411
5 Introdotto dall’art. 20 dell’O del 3 ott. 1994 sulla promozione della proprietā d’abitazioni mediante i fondi della previdenza professionale, in vigore dal 1° gen. 1995 (RS 831.411).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 9 dic. 1996 (RU 1996 3455).
7 RS 211.231
8 Introdotto dal n. I 4 dell’O del 29 set. 2006 concernente l’attuazione della L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata nella previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditā, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 4155).


Stato 1° gennaio 2009
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