831.441.1
Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità
(OPP 2)
del 18 aprile 1984 (Stato 1° gennaio 2013)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),
ordina:
Capitolo 1:2 Principi della previdenza professionale
Sezione 1: Adeguatezza
Art. 1 Contributi e prestazioniArt. 1a Adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza
Art. 1b Pensionamento anticipato
Capitolo 1a: Assicurazione obbligatoria dei salariati3
Sezione 1: Categorie di persone assicurate e salario coordinato
Art. 1j Salariati esenti dall’assicurazione obbligatoriaArt. 1k Salariati assunti per un periodo limitato
Art. 2 Fornitura di personale a prestito
Art. 3 Determinazione del salario coordinato
Art. 3a Importo minimo del salario assicurato
Art. 4 Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi
Art. 5 Adeguamento all’AVS
Art. 6 Inizio dell’assicurazione
Sezione 2: Affiliazione obbligatoria del datore di lavoro
Art. 7 Effetti dell’affiliazione a uno o più istituti di previdenzaArt. 8
Art. 9 Verifica dell’affiliazione
Art. 10 Obbligo d’informare del datore di lavoro
Sezione 3: Conti individuali di vecchiaia e prestazioni di libero passaggio
Art. 11 Tenuta dei conti individuali di vecchiaiaArt. 12 Saggio minimo d’interesse
Art. 12a e 12b
Art. 13 Età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia
Art. 14 Conto di vecchiaia di assicurati invalidi
Art. 15 Casi d’invalidità parziale
Art. 16 Determinazione della prestazione di libero passaggio secondo il regime obbligatorio
Sezione 3a:4 Scioglimento dei contratti
Art. 16a Calcolo della riserva matematicaArt. 16b Appartenenza dei beneficiari di rendite in caso di insolvenza del datore di lavoro
Sezione 4: Prestazioni dell’assicurazione
Art. 17Art. 18 Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e di quelle d’invalidità
Art. 19
Art. 20 Diritto del coniuge divorziato e dell’ex partner registrato alle prestazioni per i superstiti
Art. 20a Contributi versati dall’assicurato
Sezione 6: Sovrindennizzo e coordinamento con altre assicurazioni sociali
Art. 24 Profitti indebitiArt. 25 Coordinamento con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare
Art. 26 Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario
Sezione 7:5 Regresso
Art. 27 SurrogazioneArt. 27a Estensione
Art. 27b Classificazione dei diritti
Art. 27c Limitazione del diritto di regresso
Art. 27d Convenzioni
Art. 27e Rapporto tra l’istituto di previdenza e le assicurazioni sociali aventi diritto al regresso
Art. 27f Regresso contro un responsabile non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile
Sezione 8:6 Procedura in caso di liquidazione parziale o totale
Art. 27g Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parzialeArt. 27h Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale
Sezione 9:7 Conservazione di documenti relativi alla previdenza
Art. 27i Obbligo di conservare i documenti relativi alla previdenzaArt. 27j Termine di conservazione
Art. 27k Obbligo di conservare i documenti in caso di liquidazione
Capitolo 2: Assicurazione facoltativa
Art. 28 Adesione all’assicurazione facoltativaArt. 29 Salario coordinato
Art. 30 Datori di lavoro sottoposti all’obbligo di contribuzione
Art. 31 Contributi del datore di lavoro
Art. 32 Incasso dei contributi da parte dell’istituto di previdenza
Capitolo 3: Organizzazione
Sezione 2: Ufficio di revisione9
Art. 34 IndipendenzaArt. 35 Compiti
Art. 35a Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza
Art. 36 Rapporti con l’autorità di vigilanza
Sezione 3: Perito in materia di previdenza professionale10
Art. 37Art. 38
Art. 39
Art. 40 Indipendenza
Art. 41 Rapporti con l’autorità di vigilanza
Art. 41a Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza
Capitolo 4: Finanziamento
Sezione 1: Finanziamento degli istituti di previdenza
Art. 42 Definizione dei rischiArt. 43 Misure di sicurezza supplementari
Art. 44 Copertura insufficiente
Art. 44a Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente
Art. 44b Impiego delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di liquidazione parziale o totale
Art. 44c
Art. 45
Art. 46 Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate
Sezione 2: Contabilità e rendiconto11
Art. 47 RegolaritàArt. 48 Valutazione
Art. 48a Spese di amministrazione
Sezione 2a:12 Trasparenza
Art. 48b Informazione delle casse pensioni affiliateArt. 48c Informazione degli assicurati
Art. 48d
Art. 48e Accantonamenti e riserve di fluttuazione Sezione 2b: Integrità e lealtà dei responsabili
Sezione 2b:13 Integrità e lealtà dei responsabili
Art. 48f Requisiti dei membri dell’organo di gestione e degli amministratori di patrimoniArt. 48g Verifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili
Art. 48h Conflitti d’interesse
Art. 48i Negozi giuridici con persone vicine
Art. 48j Affari per conto proprio
Art. 48k Cessione di vantaggi patrimoniali
Art. 48l Obbligo di comunicare
Sezione 3: Investimento del patrimonio
Art. 49 Definizione di patrimonioArt. 49a Responsabilità gestionale e compiti dell’organo superiore
Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi
Art. 51 Redditività
Art. 52 Liquidità
Art. 53 Investimenti autorizzati
Art. 54 Limite d’investimento per debitore
Art. 54a Limite per partecipazioni a società
Art. 54b Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno
Art. 55 Limiti per categoria
Art. 56 Investimenti collettivi
Art. 56a Strumenti finanziari derivati
Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro
Art. 58 Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro
Art. 58a Obbligo di informare
Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d’investimenti ad altri istituti della previdenza professionale
Art. 60
Capitolo 5:14 Acquisto, salario assicurabile e reddito assicurabile
Art. 60a AcquistoArt. 60b Casi speciali
Art. 60c Salario assicurabile e reddito assicurabile
Art. 60d Acquisto e prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazioni
Capitolo 6:15 Disposizioni speciali
Art. 60e Emolumento per compiti particolariArt. 60ebis Diritto di ricorso dell’UFAS
Capitolo 7:16 Disposizioni finali
Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente17
Art. 60f Diritto previgente: abrogazioneArt. 61 Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti
Art. 62
Sezione 1a:18 Disposizioni d’esecuzione relative alla lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP
Art. 62aSezione 1b:19 Disposizioni transitorie relative alle disposizioni d’esecuzione della lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP
Art. 62b Diritto alla rendita per le donne nate nel 1942–1943Art. 62c Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età
Sezione 2: Entrata in vigore
Art. 63Disposizioni finali della modifica del 23 ottobre 200220
Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 200421
1 Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2004 i propri regolamenti e la loro organizzazione alle nuove disposizioni introdotte dalla presente modifica.
2 Per gli investimenti e le partecipazioni presso il datore di lavoro e per i pegni immobiliari ai sensi dell’articolo 58 capoverso 2 lettera b già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, le nuove limitazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.
Disposizioni finali della modifica del 18 agosto 200422
a. Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età
(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)
Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d’invalidità per gli uomini:
|
Classe di età |
Età ordinaria di pensionamento degli uomini |
Aliquota minima di conversione per gli uomini |
|
1940 |
65 |
7.15 |
|
1941 |
65 |
7.10 |
|
1942 |
65 |
7.10 |
|
1943 |
65 |
7.05 |
|
1944 |
65 |
7.05 |
|
1945 |
65 |
7.00 |
|
1946 |
65 |
6.95 |
|
1947 |
65 |
6.90 |
|
1948 |
65 |
6.85 |
|
1949 |
65 |
6.80 |
b. Prestazione di libero passaggio secondo l’art. 14 cpv. 4
(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)
Se il diritto a una rendita d’invalidità nasce prima del 1° gennaio 2005 e si estingue dopo questa data in seguito a scomparsa dell’invalidità, la prestazione di libero passaggio è calcolata sulla base degli elementi seguenti:
- a.
- fino al 31 dicembre 2004: il salario coordinato secondo l’articolo 14 capoverso 3 e gli accrediti di vecchiaia, a seconda delle disposizioni, validi fino al 31 dicembre 2004;
- b.
- a partire dal 1° gennaio 2005: il salario coordinato secondo l’articolo 14 capoverso 3 aumentato del 5,9 per cento e gli accrediti di vecchiaia validi a partire dal 1° gennaio 2005.
c. Salario coordinato per calcolare le prestazioni per superstiti e d’invalidità
(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)
Se il diritto a una prestazione per superstiti o d’invalidità nasce dopo il 31 dicembre 2004 e se il salario coordinato durante l’ultimo anno di assicurazione (art. 18) è stato percepito prima del 1° gennaio 2005, esso è aumentato del 5,9 per cento a partire da questa data.
d. Disposizioni regolamentari in caso di liquidazione parziale o totale
(art. 53b–53d revisione della LPP)
I regolamenti e gli accordi devono essere adeguati al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
Disposizioni finali della modifica del 10 giugno 200523
a. Adeguamento formale
Gli istituti di previdenza devono adeguare formalmente i loro regolamenti entro un termine di due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
b. Strategie d’investimento
Se un istituto di previdenza ha offerto ai propri assicurati possibilità di scegliere una strategia d’investimento incompatibili con l’articolo 1e, deve adeguare il suo regolamento al più tardi entro un termine di due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.
c. Principio d’assicurazione
Gli averi che si trovano negli istituti di previdenza al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e non rispondono ai requisiti previsti all’articolo 1h non devono più essere alimentati a partire da questa data.
d. Età minima per il pensionamento
Per le persone già assicurate presso di loro al 31 dicembre 2005, gli istituti di previdenza possono mantenere le disposizioni regolamentari che prevedevano un’età di pensionamento inferiore a 58 anni durante cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente modifica.
Disposizione finale della modifica del 19 settembre 200824
Gli istituti di previdenza e le istituzioni ai sensi dell’articolo 59 devono adeguare l’investimento del loro patrimonio alle disposizioni della presente modifica entro il 1° gennaio 2011.
Disposizione transitoria della modifica del 10 e 22 giugno 201125
Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2012 i propri regolamenti e contratti, come pure la loro organizzazione, agli articoli 48f capoversi 1 e 2, 48g‒48l e 49a capoverso 2 introdotti dalla modifica del 10 e 22 giugno 2011. La prima verifica secondo le nuove disposizioni si svolge per l’esercizio 2012.
Allegato
- Calcolo dell’importo scoperto
1 RS 831.40
2 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
3 Originario Cap. 1
4 Introdotta dal n. I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
5 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).
6 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
9 Tit. introdotto dal n. I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
10 Originaria Sez. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
12 Introdotta dal n. I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
13 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4279 4653). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
14 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2000 (RU 2000 3086). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
15 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).
16 Originario Cap. 5, avanti l’art. 61.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).
18 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).
19 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).
20 RU 2002 3904. Abrogate dal n. IV 50 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
21 RU 2004 1709
22 RU 2004 4279 4653
23 RU 2005 4279
24 RU 2008 4651
25 RU 2011 3435