Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

831.441.1

Ordinanza
sulla previdenza professionale per la vecchiaia,
i superstiti e l’invalidità

(OPP 2)

del 18 aprile 1984 (Stato 1° gennaio 2013)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP),

ordina:

Capitolo 1:2 Principi della previdenza professionale

Sezione 1: Adeguatezza

Art. 1 Contributi e prestazioni

Art. 1a Adeguatezza in caso di più rapporti di previdenza

Art. 1b Pensionamento anticipato

Sezione 2: Collettività

Art. 1c Piani di previdenza

Art. 1d Possibilità di scegliere tra più piani di previdenza

Art. 1e Scelta delle strategie d’investimento

Sezione 3: Parità di trattamento

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1f

Sezione 4: Pianificazione previdenziale

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1g

Sezione 5: Principio d’assicurazione

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1h

Sezione 6: Età minima per il pensionamento anticipato

(art. 1 cpv. 3 LPP)

Art. 1i

Capitolo 1a: Assicurazione obbligatoria dei salariati3

Sezione 1: Categorie di persone assicurate e salario coordinato

Art. 1j Salariati esenti dall’assicurazione obbligatoria

Art. 1k Salariati assunti per un periodo limitato

Art. 2 Fornitura di personale a prestito

Art. 3 Determinazione del salario coordinato

Art. 3a Importo minimo del salario assicurato

Art. 4 Salario coordinato di assicurati parzialmente invalidi

Art. 5 Adeguamento all’AVS

Art. 6 Inizio dell’assicurazione

Sezione 2: Affiliazione obbligatoria del datore di lavoro

Art. 7 Effetti dell’affiliazione a uno o più istituti di previdenza

Art. 8

Art. 9 Verifica dell’affiliazione

Art. 10 Obbligo d’informare del datore di lavoro

Sezione 3: Conti individuali di vecchiaia e prestazioni di libero passaggio

Art. 11 Tenuta dei conti individuali di vecchiaia

Art. 12 Saggio minimo d’interesse

Art. 12a e 12b

Art. 13 Età determinante per il calcolo degli accrediti di vecchiaia

Art. 14 Conto di vecchiaia di assicurati invalidi

Art. 15 Casi d’invalidità parziale

Art. 16 Determinazione della prestazione di libero passaggio secondo il regime obbligatorio

Sezione 3a:4 Scioglimento dei contratti

Art. 16a Calcolo della riserva matematica

Art. 16b Appartenenza dei beneficiari di rendite in caso di insolvenza del datore di lavoro

Sezione 4: Prestazioni dell’assicurazione

Art. 17

Art. 18 Salario coordinato per il calcolo delle prestazioni per i superstiti e di quelle d’invalidità

Art. 19

Art. 20 Diritto del coniuge divorziato e dell’ex partner registrato alle prestazioni per i superstiti

Art. 20a Contributi versati dall’assicurato

Sezione 5: …

Art. 21 a 23

Sezione 6: Sovrindennizzo e coordinamento con altre assicurazioni sociali

Art. 24 Profitti indebiti

Art. 25 Coordinamento con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare

Art. 26 Indennità giornaliera di malattia in sostituzione del salario

Sezione 7:5 Regresso

Art. 27 Surrogazione

Art. 27a Estensione

Art. 27b Classificazione dei diritti

Art. 27c Limitazione del diritto di regresso

Art. 27d Convenzioni

Art. 27e Rapporto tra l’istituto di previdenza e le assicurazioni sociali aventi diritto al regresso

Art. 27f Regresso contro un responsabile non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile

Sezione 8:6 Procedura in caso di liquidazione parziale o totale

Art. 27g Diritto ai fondi liberi in caso di liquidazione totale o parziale

Art. 27h Diritto collettivo ad accantonamenti e a riserve di fluttuazione in caso di liquidazione parziale o totale

Sezione 9:7 Conservazione di documenti relativi alla previdenza

Art. 27i Obbligo di conservare i documenti relativi alla previdenza

Art. 27j Termine di conservazione

Art. 27k Obbligo di conservare i documenti in caso di liquidazione

Capitolo 2: Assicurazione facoltativa

Art. 28 Adesione all’assicurazione facoltativa

Art. 29 Salario coordinato

Art. 30 Datori di lavoro sottoposti all’obbligo di contribuzione

Art. 31 Contributi del datore di lavoro

Art. 32 Incasso dei contributi da parte dell’istituto di previdenza

Capitolo 3: Organizzazione

Sezione 1:8 Organo supremo

Art. 33

Sezione 2: Ufficio di revisione9

Art. 34 Indipendenza

Art. 35 Compiti

Art. 35a Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza

Art. 36 Rapporti con l’autorità di vigilanza

Sezione 3: Perito in materia di previdenza professionale10

Art. 37

Art. 38

Art. 39

Art. 40 Indipendenza

Art. 41 Rapporti con l’autorità di vigilanza

Art. 41a Compiti particolari in caso di copertura insufficiente di un istituto di previdenza

Capitolo 4: Finanziamento

Sezione 1: Finanziamento degli istituti di previdenza

Art. 42 Definizione dei rischi

Art. 43 Misure di sicurezza supplementari

Art. 44 Copertura insufficiente

Art. 44a Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente

Art. 44b Impiego delle riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di liquidazione parziale o totale

Art. 44c

Art. 45

Art. 46 Miglioramento delle prestazioni degli istituti collettivi e comuni in caso di riserve di fluttuazione non interamente alimentate

Sezione 2: Contabilità e rendiconto11

Art. 47 Regolarità

Art. 48 Valutazione

Art. 48a Spese di amministrazione

Sezione 2a:12 Trasparenza

Art. 48b Informazione delle casse pensioni affiliate

Art. 48c Informazione degli assicurati

Art. 48d

Art. 48e Accantonamenti e riserve di fluttuazione Sezione 2b: Integrità e lealtà dei responsabili

Sezione 2b:13 Integrità e lealtà dei responsabili

Art. 48f Requisiti dei membri dell’organo di gestione e degli amministratori di patrimoni

Art. 48g Verifica dell’integrità e della lealtà dei responsabili

Art. 48h Conflitti d’interesse

Art. 48i Negozi giuridici con persone vicine

Art. 48j Affari per conto proprio

Art. 48k Cessione di vantaggi patrimoniali

Art. 48l Obbligo di comunicare

Sezione 3: Investimento del patrimonio

Art. 49 Definizione di patrimonio

Art. 49a Responsabilità gestionale e compiti dell’organo superiore

Art. 50 Sicurezza e ripartizione dei rischi

Art. 51 Redditività

Art. 52 Liquidità

Art. 53 Investimenti autorizzati

Art. 54 Limite d’investimento per debitore

Art. 54a Limite per partecipazioni a società

Art. 54b Limite per investimenti in immobili e loro costituzione in pegno

Art. 55 Limiti per categoria

Art. 56 Investimenti collettivi

Art. 56a Strumenti finanziari derivati

Art. 57 Investimenti presso il datore di lavoro

Art. 58 Garanzia dei crediti nei confronti del datore di lavoro

Art. 58a Obbligo di informare

Art. 59 Applicabilità delle prescrizioni in materia d’investimenti ad altri istituti della previdenza professionale

Art. 60

Capitolo 5:14 Acquisto, salario assicurabile e reddito assicurabile

Art. 60a Acquisto

Art. 60b Casi speciali

Art. 60c Salario assicurabile e reddito assicurabile

Art. 60d Acquisto e prelievo anticipato per la promozione della proprietà d’abitazioni

Capitolo 6:15 Disposizioni speciali

Art. 60e Emolumento per compiti particolari

Art. 60ebis Diritto di ricorso dell’UFAS

Capitolo 7:16 Disposizioni finali

Sezione 1: Abrogazione e modifica del diritto vigente17

Art. 60f Diritto previgente: abrogazione

Art. 61 Ordinanza sull’assicurazione per la vecchiaia e i superstiti

Art. 62

Sezione 1a:18 Disposizioni d’esecuzione relative alla lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP

Art. 62a

Sezione 1b:19 Disposizioni transitorie relative alle disposizioni d’esecuzione della lettera e delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP

Art. 62b Diritto alla rendita per le donne nate nel 1942–1943

Art. 62c Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età

Sezione 2: Entrata in vigore

Art. 63

Disposizioni finali della modifica del 23 ottobre 200220

Disposizioni finali della modifica del 24 marzo 200421

1 Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2004 i propri regolamenti e la loro organizzazione alle nuove disposizioni introdotte dalla presente modifica.

2 Per gli investimenti e le partecipazioni presso il datore di lavoro e per i pegni immobiliari ai sensi dell’articolo 58 capoverso 2 lettera b già esistenti al momento dell’entrata in vigore della presente modifica, le nuove limitazioni si applicano a partire dal 1° gennaio 2006.

Disposizioni finali della modifica del 18 agosto 200422

a. Aliquota minima di conversione ed età ordinaria di pensionamento per determinate classi di età

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)

Alle classi di età e alle rispettive età ordinarie di pensionamento sottoelencate si applicano le seguenti aliquote minime di conversione per calcolare le rendite di vecchiaia e d’invalidità per gli uomini:

Classe di età

Età ordinaria di pensionamento degli uomini

Aliquota minima di conversione per gli uomini

1940

65

7.15

1941

65

7.10

1942

65

7.10

1943

65

7.05

1944

65

7.05

1945

65

7.00

1946

65

6.95

1947

65

6.90

1948

65

6.85

1949

65

6.80

b. Prestazione di libero passaggio secondo l’art. 14 cpv. 4

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)

Se il diritto a una rendita d’invalidità nasce prima del 1° gennaio 2005 e si estingue dopo questa data in seguito a scomparsa dell’invalidità, la prestazione di libero passaggio è calcolata sulla base degli elementi seguenti:

a.
fino al 31 dicembre 2004: il salario coordinato secondo l’articolo 14 capoverso 3 e gli accrediti di vecchiaia, a seconda delle disposizioni, validi fino al 31 dicembre 2004;
b.
a partire dal 1° gennaio 2005: il salario coordinato secondo l’articolo 14 capoverso 3 aumentato del 5,9 per cento e gli accrediti di vecchiaia validi a partire dal 1° gennaio 2005.

c. Salario coordinato per calcolare le prestazioni per superstiti e d’invalidità

(lett. b delle disposizioni transitorie della 1a revisione della LPP)

Se il diritto a una prestazione per superstiti o d’invalidità nasce dopo il 31 dicembre 2004 e se il salario coordinato durante l’ultimo anno di assicurazione (art. 18) è stato percepito prima del 1° gennaio 2005, esso è aumentato del 5,9 per cento a partire da questa data.

d. Disposizioni regolamentari in caso di liquidazione parziale o totale

(art. 53b–53d revisione della LPP)

I regolamenti e gli accordi devono essere adeguati al più tardi entro tre anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni finali della modifica del 10 giugno 200523

a. Adeguamento formale

Gli istituti di previdenza devono adeguare formalmente i loro regolamenti entro un termine di due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

b. Strategie d’investimento

Se un istituto di previdenza ha offerto ai propri assicurati possibilità di scegliere una strategia d’investimento incompatibili con l’articolo 1e, deve adeguare il suo regolamento al più tardi entro un termine di due anni dall’entrata in vigore della presente modifica.

c. Principio d’assicurazione

Gli averi che si trovano negli istituti di previdenza al momento dell’entrata in vigore della presente modifica e non rispondono ai requisiti previsti all’articolo 1h non devono più essere alimentati a partire da questa data.

d. Età minima per il pensionamento

Per le persone già assicurate presso di loro al 31 dicembre 2005, gli istituti di previdenza possono mantenere le disposizioni regolamentari che prevedevano un’età di pensionamento inferiore a 58 anni durante cinque anni a contare dalla data dell’entrata in vigore della presente modifica.

Disposizione finale della modifica del 19 settembre 200824

Gli istituti di previdenza e le istituzioni ai sensi dell’articolo 59 devono adeguare l’investimento del loro patrimonio alle disposizioni della presente modifica entro il 1° gennaio 2011.

Disposizione transitoria della modifica del 10 e 22 giugno 201125

Gli istituti di previdenza devono adeguare entro il 31 dicembre 2012 i propri regolamenti e contratti, come pure la loro organizzazione, agli articoli 48f capoversi 1 e 2, 48g‒48l e 49a capoverso 2 introdotti dalla modifica del 10 e 22 giugno 2011. La prima verifica secondo le nuove disposizioni si svolge per l’esercizio 2012.


Allegato
- Calcolo dell’importo scoperto


 RU 1984 543


1 RS 831.40
2 Introdotto dal n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
3 Originario Cap. 1
4 Introdotta dal n. I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
5 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).
6 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).
7 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
9 Tit. introdotto dal n. I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
10 Originaria Sez. 2. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
11 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 24 apr. 1996, in vigore dal 1° lug. 1996 (RU 1996 1494).
12 Introdotta dal n. I dell’O del 24 mar. 2004, in vigore dal 1° apr. 2004 (RU 2004 1709).
13 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2004 (RU 2004 4279 4653). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° ago. 2011 (RU 2011 3435). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
14 Introdotto dal n. I dell’O del 27 nov. 2000 (RU 2000 3086). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 giu. 2005, in vigore dal 1° gen. 2006 (RU 2005 4279).
15 Introdotto dal n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).
16 Originario Cap. 5, avanti l’art. 61.
17 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 22 nov. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2909).
18 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).
19 Introdotta dal n. I dell’O del 18 ago. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4279 4653).
20 RU 2002 3904. Abrogate dal n. IV 50 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 4477).
21 RU 2004 1709
22 RU 2004 4279 4653
23 RU 2005 4279
24 RU 2008 4651
25 RU 2011 3435


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali