Capitolo 4: Finanziamento
Sezione 1: Finanziamento degli istituti di previdenza
< Art. 43 Misure di sicurezza supplementari
> Art. 44a Riserve di contributi del datore di lavoro con rinuncia all’utilizzazione in caso di copertura insufficiente
Art. 441 Copertura insufficiente
(art. 65, 65c, 65d cpv. 4 e 72a–72g LPP)2
1 Esiste una copertura insufficiente se, nel giorno di chiusura del bilancio, il capitale attuariale di previdenza necessario, calcolato da un perito in materia di previdenza professionale secondo principi riconosciuti, non è coperto dal patrimonio di previdenza disponibile. I dettagli relativi al calcolo dell’importo scoperto sono indicati nell’allegato.
2 Gli istituti di previdenza gestiti secondo il sistema della capitalizzazione integrale, come pure quelli gestiti secondo il sistema della capitalizzazione parziale, il cui grado di copertura è inferiore a quello iniziale (art. 72e LPP), devono informare adeguatamente l’autorità di vigilanza, il datore di lavoro, gli assicurati e i beneficiari di rendite:3
- a.
- in merito alla copertura insufficiente e in particolare all’entità e alle cause della stessa. La comunicazione deve essere effettuata al più tardi quando la copertura insufficiente è constatata, in base al conto annuale, conformemente all’allegato;
- b.
- in merito alle misure prese per riassorbire l’importo scoperto e al termine entro il quale prevede che la copertura sia nuovamente assicurata;
- c.
- in merito all’applicazione del programma di misure e all’efficacia delle stesse. L’informazione deve avvenire periodicamente.
3 Se l’interesse applicato è inferiore a quello minimo di cui all’articolo 65d capoverso 4 LPP, l’istituto di previdenza deve inoltre dimostrare che le misure ai sensi dell’articolo 65d capoverso 3 lettere a e b LPP non bastano a riassorbire l’importo scoperto.
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 27 ott. 2004, in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 4643).
2 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 10 e 22 giu. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3435).