Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Sezione 2: Diritti e obblighi dell’istituto di previdenza in caso di uscita dell’assicurato
< Art. 4 Mantenimento della previdenza sotto altra forma
> Art. 5a

Art. 5 Pagamento in contanti

1 L’assicurato può esigere il pagamento in contanti della prestazione d’uscita se:

a.1
lascia definitivamente la Svizzera; è fatto salvo l’articolo 25f;
b.
comincia un’attività lucrativa indipendente e non è più soggetto alla previdenza professionale obbligatoria o
c.
l’importo della prestazione d’uscita è inferiore all’importo annuo dei suoi contributi.

2  Se l’avente diritto è coniugato o vincolato da un’unione domestica registrata, il pagamento in contanti può avvenire soltanto con il consenso scritto del coniuge o del partner registrato.2

3 Se non è possibile raccogliere il consenso o se il coniuge lo rifiuta senza motivo fondato, può essere adito il tribunale.


1 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. alla LF del 3 ott. 2003 (1a revisione della LPP), in vigore dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1677; FF 2000 2431).
2 Nuovo testo giusta il n. 30 dell’all. alla L del 18 giu. 2004 sull’unione domestica registrata, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2005 5685; FF 2003 1165).


Stato 1° gennaio 2012
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