Sezione 7: Applicabilità della LPP
< Art. 25 Principio
> Art. 25b Campo d’applicazione
Art. 25a1 Procedura in caso di divorzio
1 In caso di disaccordo fra i coniugi sulla prestazione d’uscita da dividere in caso di divorzio (art. 122 e 123 CC2), il giudice del luogo del divorzio competente ai sensi dell’articolo 73 capoverso 1 LPP3 deve procedere d’ufficio alla divisione sulla base della chiave di ripartizione determinata dal giudice del divorzio, non appena gli sia stata deferita la controversia (art. 281 cpv. 3 CPC4).5
2 I coniugi e gli istituti di previdenza professionale hanno qualità di parte in questa procedura. Il giudice impartisce loro un termine adeguato per inoltrare le rispettive conclusioni.
1 Introdotto dal n. 7 dell’all. della LF del 26 giu. 1998, in vigore dal 1° gen. 2000 (RU 1999 1118; FF 1996 I 1).
2 RS 210
3 RS 831.40
4 RS 272
5 Nuovo testo giusta il n. II 30 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).