Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

831.411

Ordinanza
sulla promozione della proprietà d’abitazioni
mediante i fondi della previdenza professionale

(OPPA)

del 3 ottobre 1994 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 30c capoverso 7, 30f e 97 capoverso 1 della legge federale del 25 giugno 19821 sulla previdenza professionale per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPP) nonché l’articolo 331d capoverso 7 del Codice delle obbligazioni (CO)2,

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Impieghi ammessi

Art. 2 Proprietà di abitazioni

Art. 3 Partecipazioni

Art. 4 Uso proprio

Capitolo 2: Modalità

Sezione 1: Prelievo anticipato

Art. 5 Importo minimo e limitazione

Art. 6 Pagamento

Art. 6a Limitazione del versamento in caso di copertura insufficiente

Art. 7 Rimborso

Sezione 2: Costituzione in pegno

Art. 8 Limitazione

Art. 9 Consenso del creditore pignoratizio

Sezione 3: Prova e informazione

Art. 10 Prova

Art. 11 Informazione dell’assicurato

Art. 12 Obbligo di comunicazione

Capitolo 3: Disposizioni fiscali

Art. 13 Obblighi di notifica

Art. 14 Trattamento fiscale

Capitolo 4: Disposizioni particolari

Art. 15 Calcolo del ricavo della vendita

Art. 16 Partecipazione a cooperative di costruzione d’abitazioni e simili

Art. 17 Costi dell’assicurazione complementare

Capitolo 5: Disposizioni finali

Art. 18

Art. 19 Diritto previgente: abrogazione

Art. 20 Modifica del diritto vigente

Art. 21 Entrata in vigore

Disposizione finale della modifica del 27 ottobre 20043

Per quel che riguarda la limitazione o il rifiuto del versamento in caso di copertura insufficiente, le richieste di prelievo anticipato inoltrate prima del 1° gennaio 2005 sottostanno alle disposizioni del diritto vigente.


RU 1994 2379


1 RS 831.40
2 RS 220
3 RU 2004 4643 all. 2


Stato 1° gennaio 2008
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali