Parte sesta: Entitā delle prestazioni, diritto fiscale e disposizioni particolari
Titolo secondo: Trattamento fiscale della previdenza
< Art. 81a Deduzione del contributo dei beneficiari di rendite
> Art. 83 Imposizione delle prestazioni
Art. 82 Equiparazione di altre forme di previdenza
1 I salariati e gli indipendenti possono dedurre anche i contributi per altre forme previdenziali riconosciute che servono esclusivamente e irrevocabilmente alla previdenza professionale.
2 Il Consiglio federale, in collaborazione con i Cantoni, determina le forme previdenziali riconosciute e la legittimazione alla deduzione dei contributi.
Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali