Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte terza: Organizzazione
Titolo primo: Istituti di previdenza
< Art. 51 Amministrazione paritetica
> Art. 51b Integrità e lealtà dei responsabili

Art. 51a1 Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza

1 L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.

2 Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:

a.
definisce il sistema di finanziamento;
b.
definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l’impiego dei fondi liberi;
c.
emana e modifica i regolamenti;
d.
allestisce e approva il conto annuale;
e.
fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche;
f.
definisce l’organizzazione;
g.
organizza la contabilità;
h.
definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione;
i.
garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro;
j.
nomina e revoca le persone incaricate della gestione;
k.
nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione;
l.
decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previdenza e all’eventuale riassicuratore;
m.
definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso;
n.
verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni;
o.
definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni;
p.
negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l’affiliazione di altri datori di lavoro.

3 L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri.

4 Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.

5 Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale secondo l’articolo 879 del Codice delle obbligazioni2.


1 Introdotto dal n. I della LF del 17 dic. 2010 (Finanziamento degli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 3385; FF 2008 7339).
2 RS 220


Stato 1° gennaio 2013
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