Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Assicurazione
Titolo primo: Assicurazione obbligatoria dei salariati
Capitolo 4: Prestazione di libero passaggio e promozione della proprietà d’abitazioni
Sezione 2: Promozione della proprietà d’abitazioni
< Art. 30c Prelievo anticipato
> Art.  30e Garanzia dello scopo di previdenza

Art. 30d Rimborso

1 L’importo prelevato dev’essere rimborsato dall’assicurato o dai suoi eredi all’istituto di previdenza, qualora:

a.
la proprietà dell’abitazione sia alienata;
b.
diritti economicamente equivalenti ad un’alienazione siano concessi sulla proprietà dell’abitazione;
c.
nessuna prestazione di previdenza sia esigibile in caso di decesso dell’assicurato.

2 L’assicurato può rimborsare in qualsiasi momento l’importo prelevato, rispettando le condizioni del capoverso 3.

3 Il rimborso è autorizzato:

a.
fino a tre anni prima della nascita del diritto alle prestazioni per la vecchiaia;
b.
fino al verificarsi di un altro caso di previdenza;
c.
fino al pagamento in contanti della prestazione di libero passaggio.

4 Se, entro un termine di due anni, l’assicurato intende reinvestire il ricavato dell’alienazione nella proprietà della sua nuova abitazione, per un importo equivalente al prelievo anticipato, può trasferire tale importo ad un istituto di libero passaggio.

5 In caso d’alienazione della proprietà dell’abitazione, l’obbligo di rimborso si limita all’ammontare del ricavato. Per ricavato si intende il prezzo di vendita, detratti i debiti ipotecari e i tributi legali cui è soggetto il venditore.

6 In caso di rimborso all’istituto di previdenza, quest’ultimo deve riconoscere all’assicurato il diritto a un congruo aumento delle prestazioni, conformemente al suo regolamento.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali