Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte seconda: Assicurazione
Titolo primo: Assicurazione obbligatoria dei salariati
Capitolo 3: Prestazioni dell’assicurazione
Sezione 3: Prestazioni d’invaliditā
< Art. 24 Ammontare della rendita
> Art. 26 Nascita e estinzione del diritto alle prestazioni

Art. 25 Rendita per i figli

Gli assicurati cui spetta una rendita d’invaliditā hanno diritto a una rendita complementare per ogni figlio che, alla loro morte, potrebbe pretendere una rendita per orfani; l’ammontare della rendita per i figli č uguale a quello della rendita per orfani. La rendita per i figli č calcolata secondo le norme applicabili alla rendita d’invaliditā.


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali