Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Prestazioni complementari
Sezione 3: Prestazione complementare annua
< Art. 8 Rifiuto della prestazione complementare
> Art. 10 Spese riconosciute

Art. 9 Calcolo e importo

1 L’importo della prestazione complementare annua è pari alla quota delle spese riconosciute che eccede i redditi computabili.

2 Le spese riconosciute come pure i redditi computabili dei coniugi e delle persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI sono sommati. Ciò vale anche per gli orfani che hanno diritto a una rendita e vivono nella stessa economia domestica.

3 Se uno o entrambi i coniugi vivono in un istituto o in un ospedale, la prestazione complementare annua è calcolata separatamente per ogni coniuge. La sostanza è attribuita per metà a ognuno dei coniugi. Di norma, le spese riconosciute e i redditi computabili sono divisi a metà. Il Consiglio federale stabilisce le eccezioni.

4 Per il calcolo della prestazione complementare annua, non si tiene conto dei figli i cui redditi computabili superano le spese riconosciute.

5 Il Consiglio federale disciplina:

a.
la somma delle spese riconosciute e dei redditi computabili dei membri della stessa famiglia; può prevedere eccezioni al cumulo, in particolare per i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI;
b.
la valutazione dei redditi computabili, delle spese riconosciute nonché della sostanza;
c.
il conteggio dei proventi di un’attività lucrativa che si può ragionevolmente pretendere da persone parzialmente invalide o da vedove senza figli minorenni;
d.
i redditi e le spese determinanti nel tempo;
e.
l’importo forfettario per le spese accessorie di un immobile occupato dal proprietario o dall’usufruttuario;
f.
l’importo forfettario per le spese di riscaldamento di un appartamento locato per quanto queste ultime siano assunte direttamente dal locatario;
g.
il coordinamento con la riduzione dei premi ai sensi della legge federale del 18 marzo 19941 sull’assicurazione malattie (LAMal);
h.
la nozione di istituto ai sensi della presente legge.

1 RS 832.10


Stato 1° gennaio 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali