Capitolo 2: Prestazioni complementari
Sezione 3: Prestazione complementare annua
< Art. 10 Spese riconosciute
> Art. 12 Inizio e fine del diritto a una prestazione complementare annua
Art. 11 Redditi computabili
1 Sono computati come reddito:
- a.
- due terzi dei proventi in denaro o in natura dall’esercizio di un’attivitā lucrativa per quanto superino annualmente 1000 franchi per le persone sole e 1500 franchi per i coniugi e le persone con orfani che hanno diritto a una rendita o con figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; per gli invalidi aventi diritto a un’indennitā giornaliera dell’AI, il reddito dell’attivitā lucrativa č computato interamente;
- b.
- i proventi della sostanza mobile e immobile;
- c.1
- un quindicesimo della sostanza netta, oppure un decimo per i beneficiari di rendite di vecchiaia, per quanto superi 37 500 franchi per le persone sole, 60 000 franchi per i coniugi e 15 000 franchi per gli orfani che hanno diritto a una rendita e i figli che danno diritto a una rendita per figli dell’AVS o dell’AI; se l’immobile appartiene al beneficiario delle prestazioni complementari o a un’altra persona compresa nel calcolo della prestazione complementare e serve quale abitazione ad almeno una di queste persone, soltanto il valore dell’immobile eccedente 112 500 franchi č preso in considerazione quale sostanza;
- d.
- le rendite, le pensioni e le altre prestazioni periodiche, comprese le rendite dell’AVS e dell’AI;
- e.
- le prestazioni derivanti da un contratto di vitalizio o da una convenzione analoga;
- f.
- gli assegni familiari;
- g.
- i proventi e i beni a cui l’assicurato ha rinunciato;
- h.
- le pensioni alimentari previste dal diritto di famiglia.
1bis In deroga al capoverso 1 lettera c va preso in considerazione solo il valore dell’immobile eccedente 300 000 franchi se:
- a.
- una coppia possiede un immobile che serve quale abitazione ad almeno un coniuge, mentre l’altro vive in un istituto o in un ospedale; o
- b.
- un persona č beneficiaria di un assegno per grandi invalidi dell’AVS/AI, dell’assicurazione infortuni o dell’assicurazione militare e abita in un immobile di sua proprietā o del suo coniuge.2
2 Per le persone che vivono in un istituto o in un ospedale, i Cantoni possono fissare l’importo della sostanza derogando al capoverso 1 lettera c. Possono tuttavia aumentarlo di un quinto al massimo.
3 Non sono computati:
- a.
- le prestazioni dei parenti giusta gli articoli 328–330 del Codice civile3;
- b.
- le prestazioni dell’aiuto pubblico sociale;
- c.
- le prestazioni pubbliche o private di natura manifestamente assistenziale;
- d.
- gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali;
- e.
- le borse di studio e altri aiuti all’istruzione;
- f.4
- i contributi per l’assistenza versati dall’AVS o dall’AI.
4 Il Consiglio federale determina i casi in cui gli assegni per grandi invalidi delle assicurazioni sociali sono computati come redditi.
1 Nuovo testo giusta il n. I 2 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).
2 Introdotto dal n. I 2 della LF del 13 giu. 2008 concernente il nuovo ordinamento del finanziamento delle cure, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2009 3517 6847 n. I; FF 2005 1839).
3 RS 210
4 Introdotta dal n. 5 dell’all. alla LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).