831.201
Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità
(OAI)1
del 17 gennaio 1961 (Stato 1° marzo 2012)
Capo primo: Le persone assicurate e i contributi
Art. 1 Obbligo di assicurazione e riscossione dei contributiArt. 1bis Aliquota dei contributi
Capo primo a:5 Rilevamento tempestivo
Art. 1ter ComunicazioneArt. 1quater Decisione dell’ufficio AI
Art. 1quinquies Colloquio di rilevamento tempestivo
Capo primo b:6 Provvedimenti d’intervento tempestivo
Art. 1sexies PrincipioArt. 1septies Durata della fase d’intervento tempestivo
Art. 1octies Importo massimo dei provvedimenti d’intervento tempestivo
Capo secondo:7 Integrazione8
Abis. Provvedimenti sanitari10
Art. 2 Genere dei provvedimentiArt. 3 Infermità congenite
Art. 3bis Degenza in uno stabilimento o in una casa di cura, in casi speciali
Art. 3ter Vitto e alloggio fuori di uno stabilimento o di una casa di cura
Art. 4
Art. 4bis Analisi e medicamenti
Art. 4ter Assunzione dei costi in caso di nascita all’estero
Ater.11 Provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale
Art. 4quater DirittoArt. 4quinquies Genere dei provvedimenti
Art. 4sexies Durata dei provvedimenti
Art. 4septies Accompagnamento durante i provvedimenti
Art. 4octies Contributo versato al datore di lavoro
Art. 4novies Reintegrazione dei beneficiari di una rendita
B. I provvedimenti professionali
Art. 5 Prima formazione professionaleArt. 5bis Perfezionamento professionale
Art. 6 Riformazione professionale
Art. 6bis Lavoro a titolo di prova
Art. 6ter Assegno per il periodo d’introduzione
Art. 6quater Indennità per sopperire all’aumento dei contributi
Art. 7 Aiuto in capitale
D. I mezzi ausiliari
Art. 14 Elenco dei mezzi ausiliari.Art. 14bis Acquisizione e rimborso dei mezzi ausiliari
Art. 14ter Restrizione del diritto di scambio della prestazione
Art. 14quater Pagamento
Art. 15 e 16
E. Le indennità giornaliere
Art. 17 Periodi d’accertamentoArt. 17bis Giorni non consecutivi
Art. 18 Periodo di attesa in generale
Art. 19 Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego
Art. 20
Art. 20bis
Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d’integrazione
Art. 20quinquies Indennità giornaliera e indennità di perdita di guadagno
Art. 20sexies Assicurati che esercitano un’attività lucrativa
Art. 21 Principi di calcolo
Art. 21bis Assicurati con un reddito regolare
Art. 21ter Assicurati con reddito irregolare
Art. 21quater Indipendenti
Art. 21quinquies Assicurati contemporaneamente salariati e indipendenti
Art. 21sexies Modifica del reddito determinante
Art. 21septies Riduzione dell’indennità giornaliera
Art. 21octies Deduzione in caso di vitto e alloggio a spese dell’assicurazione per l’invalidità
Art. 21novies Garanzia dei diritti acquisiti
Art. 22 Calcolo dell’indennità giornaliera nella prima formazione professionale e in casi assimilabili
Art. 22bis
Art. 22ter
F. Disposizioni diverse12
Art. 22quater Indennità per spese di custodia e d’assistenzaArt. 22quinquies Prestazione per i figli
Art. 23
Art. 23bis Provvedimenti d’integrazione all’estero per le persone soggette all’assicurazione obbligatoria
Art. 24 Diritto di opzione e convenzioni
Capo terzo: Le rendite, l’assegno per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza13
A. Il diritto alla rendita
I. Determinazione dell’invalidità
Art. 25 PrincipioArt. 26 Assicurati senza formazione professionale
Art. 26bis Assicurati in corso di formazione
Art. 27 Persone senza attività lucrativa
Art. 27bis Assicurati che esercitano un’attività lucrativa a tempo parziale o collaborano gratuitamente nell’azienda del coniuge
III. Prestazione transitoria14
Art. 30 Versamento della prestazione transitoriaArt. 30bis
Art. 31 Determinazione della prestazione transitoria
B. Le rendite ordinarie
Art. 32 CalcoloArt. 32bis Basi di calcolo in caso di risorta invalidità
Art. 33
Art. 33bis Riduzione delle rendite per figli
Art. 33ter Calcolo anticipato della rendita
D. L’assegno per grandi invalidi
Art. 35 Nascita ed estinzione del dirittoArt. 35bis Esclusione del diritto
Art. 36 Prestazioni particolari a favore dei minorenni
Art. 37 Valutazione della grande invalidità
15
Art. 38 Accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidianaArt. 39 Supplemento per cure intensive
E.16 Il contributo per l’assistenza
Art. 39a Assicurati minorenniArt. 39b Assicurati con una capacità limitata di esercitare i diritti civili
Art. 39c Ambiti di assistenza
Art. 39d Durata minima dell’assunzione
Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto
Art. 39f Importo del contributo per l’assistenza
Art. 39g Calcolo del contributo per l’assistenza
Art. 39h Impedimento al lavoro
Art. 39i Fatturazione
Art. 39j Prestazioni di consulenza e sostegno
Capo quarto: L’organizzazione
A.19 Gli uffici AI
B. Casse di compensazione20
Art. 44 CompetenzaArt. 45 Passaggio da una cassa all’altra
Art. 46 Conflitto di competenza
D. Vigilanza22
Art. 50 Vigilanza materialeArt. 51 Vigilanza amministrativa
Art. 52 Convenzioni sugli obiettivi
Art. 53 Vigilanza finanziaria
Art. 54 Contabilità e revisione
Art. 55 Rimborso delle spese
Art. 56 Locali per gli organi d’esecuzione
Art. 57 Spese di amministrazione delle casse di compensazione
Capo quinto: La procedura
A. La richiesta
Art. 65 Modulo di richiesta e allegatiArt. 66 Legittimazione
Art. 67 Presentazione
Art. 68 Pubblicazioni
B. L’istruttoria
Art. 69 In generaleArt. 70 Valutazione
Art. 71
Art. 72
Art. 72bis Perizie mediche pluridisciplinari
Art. 73
C. Determinazione delle prestazioni23
Art. 73bis Oggetto e notifica del preavvisoArt. 73ter Procedura di preavviso
Art. 74 Deliberazione dell’ufficio AI
Art. 74bis
Art. 74ter Assegnazione delle prestazioni senza decisione
Art. 74quater Comunicazione delle deliberazioni
Art. 75
Art. 76 Notificazione della decisione
Art. 77 Obbligo d’informare
D. Pagamento delle prestazioni24
I. Provvedimenti d’integrazione, d’accertamento e spese di viaggio
Art. 78 PagamentoArt. 79 Presentazione delle fatture
Art. 79bis Regolazione particolare della competenza
III. Rendite, assegno per grandi invalidi e contributo per l’assistenza25
Art. 82 PagamentoArt. 83 Misure di garanzia
E. Revisione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza27
Art. 86ter PrincipioArt. 87 Motivo di revisione
Art. 88 Procedura
Art. 88a Modificazione del diritto
Art. 88bis Effetto
Capo sesto:28 Rapporti con l’assicurazione contro le malattie
Art. 88ter Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi dell’articolo 11 LAMalArt. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie
Art. 88quinquies
Capo settimo29: Disposizioni diverse
Art. 89 Disposizioni dell’OAVS applicabiliArt. 89bis
Art. 89ter Diritto dell’Ufficio federale di impugnare le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali
Art. 90 Spese di viaggio in Svizzera
Art. 90bis Spese di viaggio all’estero
Art. 91 Perdita di guadagno dovuta ad accertamento
Art. 92
Art. 92bis
Art. 93
Art. 93bis e 93ter
Art. 94 e 95
Art. 96 Valutazioni scientifiche
Art. 97 Informazione concernente le prestazioni e la procedura
Art. 98 Progetti pilota
Capo ottavo: I sussidi al promovimento dell’aiuto agli invalidi30
Art. 99 a 104Art. 104bis
Art. 104ter
Art. 105 e 106
Art. 106bis
Art. 107
Art. 107bis
Capo nono32: Disposizioni finali e transitorie
Art. 115Art. 116
Art. 117 Entrata in vigore e esecuzione
Disposizioni finali della modifica del 21 gennaio 198733
Disposizioni finali della modifica del 1° luglio 198734
Disposizione finale della modifica del 15 giugno 199235
La presente modificazione si applica a ogni ufficio AI e alla cassa di compensazione interessata a partire dall’entrata in vigore della legge cantonale d’applicazione rispettivamente a partire dall’istituzione dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.
Disposizione finale della modifica del 27 settembre 199336
Le nuove disposizioni dell’articolo 21bis capoversi 137 e 4 lettera a sono applicabili per la determinazione d’indennità giornaliere il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore di questa modificazione.
Disposizione finale della modifica del 29 novembre 199538
Disposizione finale della modifica del 28 febbraio 199639
Disposizione finale della modifica del 25 novembre 199640
Disposizione finale della modifica del 30 ottobre 199641
1 A partire dall’entrata in vigore della presente modifica, la prova del bisogno ai sensi dell’articolo 10842 deve essere fornita per le nuove offerte di servizi.
2 Dal 1° gennaio 2000, la prova del bisogno ai sensi dell’articolo 10843 dev’essere fornita per tutte le offerte di servizi.
Disposizione finale della modifica del 2 febbraio 200044
Disposizione finale della modifica del 4 dicembre 200045
1 Per i provvedimenti d’integrazione in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica rimangono valide le disposizioni della presente ordinanza e dell’ordinanza del 26 maggio 196146 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Svizzeri dell’estero, in vigore fino al 31 dicembre 2000, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate.
2 Le nuove disposizioni concernenti i provvedimenti d’integrazione sono applicabili anche ai casi in cui l’evento assicurato si è verificato prima della loro entrata in vigore, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate. Il diritto alle prestazioni sorge tuttavia al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente modifica.
3 La durata di applicazione dell’articolo 69 capoverso 4 secondo periodo è limitata a tre anni.
Disposizioni finali della modifica del 12 febbraio 200347
Disposizioni finali della modifica del 2 luglio 200348
Disposizioni finali della modifica del 21 maggio 200349
1 Se una rendita per caso di rigore assegnata in virtù della versione previgente dell’articolo 28 LAI è soppressa con l’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 200350 della LAI (IV revisione AI), l’autorità cantonale competente esamina l’importo della prestazione complementare accordata precedentemente e lo aumenta eventualmente a partire dall’entrata in vigore della modifica legislativa.
2 Dall’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2003 della LAI (IV revisione AI), la cassa di compensazione del Cantone di domicilio del beneficiario della rendita è competente per il pagamento della rendita conformemente alla lettera d capoversi 2 e 3 delle disposizioni finali della legge.
3 La cassa di compensazione del Cantone di domicilio esamina periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni economiche dei casi di rigore in base al diritto previgente ai sensi della lettera d capoverso 2 delle disposizioni finali della legge. Esamina annualmente se il quarto di rendita e la prestazione complementare annua rappresentano assieme meno della mezza rendita.
4 I servizi medici regionali (art. 47 segg.) assumono i loro compiti al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
5 I Cantoni sottopongono tempestivamente, al più tardi però entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza, all’Ufficio federale le loro proposte per la costituzione delle regioni conformemente all’articolo 47 capoverso 2.
6 Il passaggio dal controllo periodico a quello annuale degli uffici AI da parte dell’Ufficio federale conformemente all’articolo 92 capoverso 3 avviene al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
Disposizioni finali della modifica del 28 gennaio 200451
Disposizioni transitorie della modifica del 6 ottobre 2006 (5a revisione dell’AI)52
Importo degli assegni familiari
Fino all’entrata in vigore della legge federale del 24 marzo 200653 sugli assegni familiari, in riferimento all’articolo 21septies capoverso 4 si applicano i seguenti importi mensili:
- a.
- 200 franchi per l’assegno per i figli;
- b.
- 250 franchi per l’assegno di formazione.
Deduzione per spese di vitto e alloggio
Per le persone che possono pretendere un’indennità giornaliera ai sensi della cifra II delle disposizioni transitorie della 5a revisione dell’AI, la deduzione per le spese di vitto e alloggio conformemente agli articoli 21octies capoverso 1 e 22 capoverso 5 lettera b ammonta a 18 franchi.
Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 201154
1 Hanno diritto al contributo per l’assistenza anche gli assicurati minorenni che in virtù dell’ordinanza del 10 giugno 200555 concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» sono stati ammessi a partecipare al progetto pilota e che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 novembre 201156 della presente ordinanza non adempiono le condizioni di cui all’articolo 39a ma le adempiranno entro il 31 dicembre 2012.
2 Agli assicurati maggiorenni con una capacità limitata di esercitare i diritti civili che in virtù dell’ordinanza del 10 giugno 2005 concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» sono stati ammessi a partecipare al progetto pilota e che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 39b non può essere negato il diritto al contributo per l’assistenza prima del 1° gennaio 2013.
3 L’articolo 48 LAI è applicabile anche ai diritti ad assegni per grandi invalidi, provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari sorti prima dell’entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2011 della presente ordinanza, se non sono stati fatti valere prima di questa data.
4 In caso di interruzione per malattia, infortunio o maternità dei provvedimenti di reintegrazione attuati conformemente alla lettera a capoverso 2 della disposizione finale della modifica del 18 marzo 201157 della LAI, l’assicurato continua a ricevere la rendita.
1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono stati accentrati.
2 RS 830.1
3 RS 831.20
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
7 Originario avanti art. 2.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
10 Originaria lett. A. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
11 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
12 Originario avanti l’art. 23
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
14 Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
15 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3721).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
17 Originaria E. Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
20 Originario tit. avanti l’art. 43. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
21 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
22 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
23 Originaria avanti l’art. 74. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
26 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007 (RU 2007 5155). Abrogato dal n. I dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
27 Originario avanti l’art. 86. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
28 Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
29 Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 561).
31 Abrogato dal n. I dell’O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2011 561).
32 Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
33 RU 1987 456. Abrogate dal n. IV 45 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).
34 RU 1987 1088. Abrogate dal n. IV 45 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).
35 RU 1992 1251
36 RU 1993 2925
37 Questa disp. ha attualmente un nuovo testo.
38 RU 1995 5518. Abrogata dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
39 RU 1996 1005. Abrogata dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
40 RU 1996 3133. Abrogata dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
41 RU 1996 2927
42 Questa disp. ha attualmente un nuovo testo.
43 Questa disp. ha attualmente un nuovo testo.
44 Abrogato dal n. II dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
45 RU 2001 89
46 RS 831.111. Ora: O concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF).
47 Abrogato dal n. II dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
48 RU 2003 2181. Abrogata dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
49 RU 2003 3859
50 RU 2003 3837
51 Abrogato dal n. II dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
52 RU 2007 5155
53 RS 836.2
54 RU 2011 5679
55 RU 2005 3529, 2008 129, 2009 3171
56 RU 2011 5679
57 RU 2011 5659