Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

831.201

Ordinanza
sull’assicurazione per l’invalidità

(OAI)1

del 17 gennaio 1961 (Stato 1° marzo 2012)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20002 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA); visto l’articolo 86 capoverso 2 della legge federale del 19 giugno 19593 sull’assicurazione per l’invalidità (LAI),4

ordina:

Capo primo: Le persone assicurate e i contributi

Art. 1 Obbligo di assicurazione e riscossione dei contributi

Art. 1bis Aliquota dei contributi

Capo primo a:5 Rilevamento tempestivo

Art. 1ter Comunicazione

Art. 1quater Decisione dell’ufficio AI

Art. 1quinquies Colloquio di rilevamento tempestivo

Capo primo b:6 Provvedimenti d’intervento tempestivo

Art. 1sexies Principio

Art. 1septies Durata della fase d’intervento tempestivo

Art. 1octies Importo massimo dei provvedimenti d’intervento tempestivo

Capo secondo:7 Integrazione8

A.9 Minaccia d’invalidità

Art. 1novies

Abis. Provvedimenti sanitari10

Art. 2 Genere dei provvedimenti

Art. 3 Infermità congenite

Art. 3bis Degenza in uno stabilimento o in una casa di cura, in casi speciali

Art. 3ter Vitto e alloggio fuori di uno stabilimento o di una casa di cura

Art. 4

Art. 4bis Analisi e medicamenti

Art. 4ter Assunzione dei costi in caso di nascita all’estero

Ater.11 Provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale

Art. 4quater Diritto

Art. 4quinquies Genere dei provvedimenti

Art. 4sexies Durata dei provvedimenti

Art. 4septies Accompagnamento durante i provvedimenti

Art. 4octies Contributo versato al datore di lavoro

Art. 4novies Reintegrazione dei beneficiari di una rendita

B. I provvedimenti professionali

Art. 5 Prima formazione professionale

Art. 5bis Perfezionamento professionale

Art. 6 Riformazione professionale

Art. 6bis Lavoro a titolo di prova

Art. 6ter Assegno per il periodo d’introduzione

Art. 6quater Indennità per sopperire all’aumento dei contributi

Art. 7 Aiuto in capitale

C. …

Art. 8 a 12

Art. 13

D. I mezzi ausiliari

Art. 14 Elenco dei mezzi ausiliari.

Art. 14bis Acquisizione e rimborso dei mezzi ausiliari

Art. 14ter Restrizione del diritto di scambio della prestazione

Art. 14quater Pagamento

Art. 15 e 16

E. Le indennità giornaliere

Art. 17 Periodi d’accertamento

Art. 17bis Giorni non consecutivi

Art. 18 Periodo di attesa in generale

Art. 19 Periodo di attesa durante la ricerca di un impiego

Art. 20

Art. 20bis

Art. 20quater Interruzioni dei provvedimenti d’integrazione

Art. 20quinquies Indennità giornaliera e indennità di perdita di guadagno

Art. 20sexies Assicurati che esercitano un’attività lucrativa

Art. 21 Principi di calcolo

Art. 21bis Assicurati con un reddito regolare

Art. 21ter Assicurati con reddito irregolare

Art. 21quater Indipendenti

Art. 21quinquies Assicurati contemporaneamente salariati e indipendenti

Art. 21sexies Modifica del reddito determinante

Art. 21septies Riduzione dell’indennità giornaliera

Art. 21octies Deduzione in caso di vitto e alloggio a spese dell’assicurazione per l’invalidità

Art. 21novies Garanzia dei diritti acquisiti

Art. 22 Calcolo dell’indennità giornaliera nella prima formazione professionale e in casi assimilabili

Art. 22bis

Art. 22ter

F. Disposizioni diverse12

Art. 22quater Indennità per spese di custodia e d’assistenza

Art. 22quinquies Prestazione per i figli

Art. 23

Art. 23bis Provvedimenti d’integrazione all’estero per le persone soggette all’assicurazione obbligatoria

Art. 24 Diritto di opzione e convenzioni

Capo terzo: Le rendite, l’assegno per grandi invalidi e il contributo per l’assistenza13

A. Il diritto alla rendita

III. Prestazione transitoria14

Art. 30 Versamento della prestazione transitoria

Art. 30bis

Art. 31 Determinazione della prestazione transitoria

B. Le rendite ordinarie

Art. 32 Calcolo

Art. 32bis Basi di calcolo in caso di risorta invalidità

Art. 33

Art. 33bis Riduzione delle rendite per figli

Art. 33ter Calcolo anticipato della rendita

C. Le rendite straordinarie

Art. 34

D. L’assegno per grandi invalidi

Art. 35 Nascita ed estinzione del diritto

Art. 35bis Esclusione del diritto

Art. 36 Prestazioni particolari a favore dei minorenni

Art. 37 Valutazione della grande invalidità

15

Art. 38 Accompagnamento nell’organizzazione della realtà quotidiana

Art. 39 Supplemento per cure intensive

E.16 Il contributo per l’assistenza

Art. 39a Assicurati minorenni

Art. 39b Assicurati con una capacità limitata di esercitare i diritti civili

Art. 39c Ambiti di assistenza

Art. 39d Durata minima dell’assunzione

Art. 39e Determinazione del bisogno di aiuto riconosciuto

Art. 39f Importo del contributo per l’assistenza

Art. 39g Calcolo del contributo per l’assistenza

Art. 39h Impedimento al lavoro

Art. 39i Fatturazione

Art. 39j Prestazioni di consulenza e sostegno

F.17 Rapporto con l’assicurazione contro gli infortuni e l’assicurazione militare18

Art. 39k

Art. 39ter

Capo quarto: L’organizzazione

A.19 Gli uffici AI

I. Competenza

Art. 40

II. Compiti

Art. 41

III. Questioni finanziarie

Art. 42

IV. Ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero

Art. 43

B. Casse di compensazione20

Art. 44 Competenza

Art. 45 Passaggio da una cassa all’altra

Art. 46 Conflitto di competenza

Capo quinto: La procedura

A. La richiesta

Art. 65 Modulo di richiesta e allegati

Art. 66 Legittimazione

Art. 67 Presentazione

Art. 68 Pubblicazioni

B. L’istruttoria

Art. 69 In generale

Art. 70 Valutazione

Art. 71

Art. 72

Art. 72bis Perizie mediche pluridisciplinari

Art. 73

C. Determinazione delle prestazioni23

Art. 73bis Oggetto e notifica del preavviso

Art. 73ter Procedura di preavviso

Art. 74 Deliberazione dell’ufficio AI

Art. 74bis

Art. 74ter Assegnazione delle prestazioni senza decisione

Art. 74quater Comunicazione delle deliberazioni

Art. 75

Art. 76 Notificazione della decisione

Art. 77 Obbligo d’informare

D. Pagamento delle prestazioni24

I. Provvedimenti d’integrazione, d’accertamento e spese di viaggio

Art. 78 Pagamento

Art. 79 Presentazione delle fatture

Art. 79bis Regolazione particolare della competenza

III. Rendite, assegno per grandi invalidi e contributo per l’assistenza25

Art. 82 Pagamento

Art. 83 Misure di garanzia

Dbis. ...26

Art. 86

Art. 86bis

E. Revisione della rendita, dell’assegno per grandi invalidi e del contributo per l’assistenza27

Art. 86ter Principio

Art. 87 Motivo di revisione

Art. 88 Procedura

Art. 88a Modificazione del diritto

Art. 88bis Effetto

Capo sesto:28 Rapporti con l’assicurazione contro le malattie

Art. 88ter Annuncio agli assicuratori-malattie ai sensi dell’articolo 11 LAMal

Art. 88quater Notificazione delle decisioni degli uffici AI e diritto di ricorso degli assicuratori-malattie

Art. 88quinquies

Capo settimo29: Disposizioni diverse

Art. 89 Disposizioni dell’OAVS applicabili

Art. 89bis

Art. 89ter Diritto dell’Ufficio federale di impugnare le decisioni dei tribunali arbitrali cantonali

Art. 90 Spese di viaggio in Svizzera

Art. 90bis Spese di viaggio all’estero

Art. 91 Perdita di guadagno dovuta ad accertamento

Art. 92

Art. 92bis

Art. 93

Art. 93bis e 93ter

Art. 94 e 95

Art. 96 Valutazioni scientifiche

Art. 97 Informazione concernente le prestazioni e la procedura

Art. 98 Progetti pilota

Capo ottavo: I sussidi al promovimento dell’aiuto agli invalidi30

Art. 99 a 104

Art. 104bis

Art. 104ter

Art. 105 e 106

Art. 106bis

Art. 107

Art. 107bis

...31

Art. 108 Diritto ai sussidi

Art. 108bis Prestazioni computabili

Art. 108ter Condizioni

Art. 108quater Calcolo e ammontare dei sussidi

Art. 109

Art. 109bis

Art. 110 Procedura

Art. 111 a 114

Capo nono32: Disposizioni finali e transitorie

Art. 115

Art. 116

Art. 117 Entrata in vigore e esecuzione

Disposizioni finali della modifica del 21 gennaio 198733

Disposizioni finali della modifica del 1° luglio 198734

Disposizione finale della modifica del 15 giugno 199235

La presente modificazione si applica a ogni ufficio AI e alla cassa di compensazione interessata a partire dall’entrata in vigore della legge cantonale d’applicazione rispettivamente a partire dall’istituzione dell’ufficio AI per gli assicurati residenti all’estero.

Disposizione finale della modifica del 27 settembre 199336

Le nuove disposizioni dell’articolo 21bis capoversi 137 e 4 lettera a sono applicabili per la determinazione d’indennità giornaliere il cui diritto nasce dopo l’entrata in vigore di questa modificazione.

Disposizione finale della modifica del 29 novembre 199538

Disposizione finale della modifica del 28 febbraio 199639

Disposizione finale della modifica del 25 novembre 199640

Disposizione finale della modifica del 30 ottobre 199641

1 A partire dall’entrata in vigore della presente modifica, la prova del bisogno ai sensi dell’articolo 10842 deve essere fornita per le nuove offerte di servizi.

2 Dal 1° gennaio 2000, la prova del bisogno ai sensi dell’articolo 10843 dev’essere fornita per tutte le offerte di servizi.

Disposizione finale della modifica del 2 febbraio 200044

Disposizione finale della modifica del 4 dicembre 200045

1 Per i provvedimenti d’integrazione in corso al momento dell’entrata in vigore della presente modifica rimangono valide le disposizioni della presente ordinanza e dell’ordinanza del 26 maggio 196146 concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità degli Svizzeri dell’estero, in vigore fino al 31 dicembre 2000, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate.

2 Le nuove disposizioni concernenti i provvedimenti d’integrazione sono applicabili anche ai casi in cui l’evento assicurato si è verificato prima della loro entrata in vigore, nella misura in cui siano più favorevoli per le persone interessate. Il diritto alle prestazioni sorge tuttavia al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente modifica.

3 La durata di applicazione dell’articolo 69 capoverso 4 secondo periodo è limitata a tre anni.

Disposizioni finali della modifica del 12 febbraio 200347

Disposizioni finali della modifica del 2 luglio 200348

Disposizioni finali della modifica del 21 maggio 200349

1 Se una rendita per caso di rigore assegnata in virtù della versione previgente dell’articolo 28 LAI è soppressa con l’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 200350 della LAI (IV revisione AI), l’autorità cantonale competente esamina l’importo della prestazione complementare accordata precedentemente e lo aumenta eventualmente a partire dall’entrata in vigore della modifica legislativa.

2 Dall’entrata in vigore della modifica del 21 marzo 2003 della LAI (IV revisione AI), la cassa di compensazione del Cantone di domicilio del beneficiario della rendita è competente per il pagamento della rendita conformemente alla lettera d capoversi 2 e 3 delle disposizioni finali della legge.

3 La cassa di compensazione del Cantone di domicilio esamina periodicamente, ma almeno ogni quattro anni, le condizioni economiche dei casi di rigore in base al diritto previgente ai sensi della lettera d capoverso 2 delle disposizioni finali della legge. Esamina annualmente se il quarto di rendita e la prestazione complementare annua rappresentano assieme meno della mezza rendita.

4 I servizi medici regionali (art. 47 segg.) assumono i loro compiti al più tardi un anno dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

5 I Cantoni sottopongono tempestivamente, al più tardi però entro tre mesi dall’entrata in vigore dell’ordinanza, all’Ufficio federale le loro proposte per la costituzione delle regioni conformemente all’articolo 47 capoverso 2.

6 Il passaggio dal controllo periodico a quello annuale degli uffici AI da parte dell’Ufficio federale conformemente all’articolo 92 capoverso 3 avviene al più tardi due anni dopo l’entrata in vigore della presente modifica.

Disposizioni finali della modifica del 28 gennaio 200451

Disposizioni transitorie della modifica del 6 ottobre 2006 (5a revisione dell’AI)52

Importo degli assegni familiari

Fino all’entrata in vigore della legge federale del 24 marzo 200653 sugli assegni familiari, in riferimento all’articolo 21septies capoverso 4 si applicano i seguenti importi mensili:

a.
200 franchi per l’assegno per i figli;
b.
250 franchi per l’assegno di formazione.

Deduzione per spese di vitto e alloggio

Per le persone che possono pretendere un’indennità giornaliera ai sensi della cifra II delle disposizioni transitorie della 5a revisione dell’AI, la deduzione per le spese di vitto e alloggio conformemente agli articoli 21octies capoverso 1 e 22 capoverso 5 lettera b ammonta a 18 franchi.

Disposizioni transitorie della modifica del 16 novembre 201154

1 Hanno diritto al contributo per l’assistenza anche gli assicurati minorenni che in virtù dell’ordinanza del 10 giugno 200555 concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» sono stati ammessi a partecipare al progetto pilota e che al momento dell’entrata in vigore della modifica del 16 novembre 201156 della presente ordinanza non adempiono le condizioni di cui all’articolo 39a ma le adempiranno entro il 31 dicembre 2012.

2 Agli assicurati maggiorenni con una capacità limitata di esercitare i diritti civili che in virtù dell’ordinanza del 10 giugno 2005 concernente il progetto pilota «Budget di assistenza» sono stati ammessi a partecipare al progetto pilota e che non adempiono le condizioni di cui all’articolo 39b non può essere negato il diritto al contributo per l’assistenza prima del 1° gennaio 2013.

3 L’articolo 48 LAI è applicabile anche ai diritti ad assegni per grandi invalidi, provvedimenti sanitari e mezzi ausiliari sorti prima dell’entrata in vigore della modifica del 16 novembre 2011 della presente ordinanza, se non sono stati fatti valere prima di questa data.

4 In caso di interruzione per malattia, infortunio o maternità dei provvedimenti di reintegrazione attuati conformemente alla lettera a capoverso 2 della disposizione finale della modifica del 18 marzo 201157 della LAI, l’assicurato continua a ricevere la rendita.


 RU 1961 29


1 Nuovo tit. giusta il n. II 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338). Giusta detta disp., i titoli marginali sono stati accentrati.
2 RS 830.1
3 RS 831.20
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).
5 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
6 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
7 Originario avanti art. 2.
8 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
9 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
10 Originaria lett. A. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
11 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
12 Originario avanti l’art. 23
13 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
14 Introdotto dal n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
15 Introdotto dal n. I dell’O del 29 nov. 1976 (RU 1976 2650). Abrogato dal n. I dell’O dell’11 set. 2002 (RU 2002 3721).
16 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679). Vedi anche le disp. trans. di detta mod. alla fine del presente testo.
17 Originaria E. Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
18 Nuovo testo giusta il n. I dell’O dell’11 set. 2002, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3721).
19 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
20 Originario tit. avanti l’art. 43. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
21 Introdotto dal n. I dell’O del 21 mag. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3859).
22 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
23 Originaria avanti l’art. 74. Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).
24 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 15 giu. 1992 (RU 1992 1251).
25 Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
26 Introdotto dal n. I dell’O del 28 set. 2007 (RU 2007 5155). Abrogato dal n. I dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
27 Originario avanti l’art. 86. Nuovo testo giusta il n. I dell'O del 16 nov. 2011, in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
28 Introdotto dal n. I del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
29 Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
30 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 gen. 2011, in vigore dal 1° gen. 2011 (RU 2011 561).
31 Abrogato dal n. I dell’O del 26 gen. 2011, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2011 561).
32 Nuova numerazione giusta il n. II del DCF del 15 gen. 1968 (RU 1968 43).
33 RU 1987 456. Abrogate dal n. IV 45 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).
34 RU 1987 1088. Abrogate dal n. IV 45 dell’O del 22 ago. 2007 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2007 4477, 2008 3453).
35 RU 1992 1251
36 RU 1993 2925
37 Questa disp. ha attualmente un nuovo testo.
38 RU 1995 5518. Abrogata dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
39 RU 1996 1005. Abrogata dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
40 RU 1996 3133. Abrogata dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
41 RU 1996 2927
42 Questa disp. ha attualmente un nuovo testo.
43 Questa disp. ha attualmente un nuovo testo.
44 Abrogato dal n. II dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
45 RU 2001 89
46 RS 831.111. Ora: O concernente l’assicurazione facoltativa per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (OAF).
47 Abrogato dal n. II dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
48 RU 2003 2181. Abrogata dal n. I 17 dell’O del 7 nov. 2007 (Nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni), con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5823).
49 RU 2003 3859
50 RU 2003 3837
51 Abrogato dal n. II dell'O del 16 nov. 2011, con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5679).
52 RU 2007 5155
53 RS 836.2
54 RU 2011 5679
55 RU 2005 3529, 2008 129, 2009 3171
56 RU 2011 5679
57 RU 2011 5659


Stato 1° marzo 2012
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali