Capo quinto: La procedura
D. Pagamento delle prestazioni
III. Rendite, assegno per grandi invalidi e contributo per l’assistenza
< Art. 81bis Conteggio dei contributi
> Art. 83 Misure di garanzia
Art. 821 Pagamento
1 Gli articoli 71, 71ter, 72, 73 e 75 OAVS2 si applicano per analogia al pagamento delle rendite e degli assegni per grandi invalidi per gli assicurati maggiorenni.
2 Nel caso di assicurati maggiorenni che cambiano il luogo di residenza determinante per stabilire l’importo dell’assegno per grandi invalidi, il nuovo importo č preso in considerazione a partire dal mese successivo.
3 Gli articoli 78 e 79 si applicano per analogia al pagamento dell’assegno per grandi invalidi per gli assicurati minorenni e del contributo per l’assistenza. L’assegno per grandi invalidi per i minorenni č fatturato trimestralmente, il contributo per l’assistenza mensilmente. 3
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 gen. 2004, in vigore dal 1° mar. 2004 (RU 2004 743).
2 RS 831.101
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 28 set. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5155).