Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte quarta: Relazione con il diritto europeo
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Art. 80a1

1 Per le persone designate nell’articolo 2 del regolamento n. 1408/712 e in relazione con le prestazioni previste nell’articolo 4 di questo regolamento, purché siano comprese nel campo d’applicazione della presente legge, sono applicabili anche:

a.3
l’Accordo del 21 giugno 19994 tra la Confederazione Svizzera, da una parte, e la Comunità europea ed i suoi Stati membri, dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, nella versione dei Protocolli del 26 ottobre 20045 e del 27 maggio 20086 relativi all’estensione dell’Accordo ai nuovi Stati membri della Comunità europea, il suo allegato II e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/727 nella loro versione aggiornata;
b.8
la Convenzione del 4 gennaio 19609 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio nella versione dell’Accordo del 21 giugno 2001 che emenda la Convenzione, il suo allegato K, l’appendice 2 dell’allegato K e i regolamenti n. 1408/71 e n. 574/72 nella loro versione aggiornata.

2 Laddove le disposizioni della presente legge fanno uso dell’espressione «Stati membri della Comunità europea», questa espressione è riferita agli Stati cui è applicabile l’Accordo di cui al capoverso 1 lettera a.


1 Nuovo testo giusta l’art. 2 n. 7 del DF del 17 dic. 2004 (estensione dell’Acc. sulla libera circolazione delle persone ai nuovi Stati membri della CE e misure collaterali), in vigore dal 1° apr. 2006 (RU 2006 979; FF 2004 5203 5863).
2 Regolamento (CEE) n. 1408/71 del Consiglio, del 14 giu. 1971, relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.1), risp. dell’Accordo AELS riveduto.
3 Nuovo testo giusta l'art. 3 n. 2 del DF del 13 giu. 2008 (rinnovo dell'Acc. sulla libera circolazione delle persone ed estensione alla Bulgaria e alla Romania), in vigore dal 1° giu. 2009 (RU 2009 2411; FF 2008 1823).
4 RS 0.142.112.681
5 RU 2006 995
6 RS 0.142.112.681.1
7 Regolamento (CEE) n. 574/72 del Consiglio, del 21 mar. 1972, che stabilisce le modalità di applicazione del regolamento (CEE) n. 1408/71 relativo all’applicazione dei regimi di sicurezza sociale ai lavoratori subordinati, ai lavoratori autonomi e ai loro familiari che si spostano all’interno della Comunità; nella versione in vigore dell’Accordo sulla libera circolazione delle persone (RS 0.831.109.268.11), risp. dell’Accordo AELS riveduto.
8 Rettificato dalla Commissione di redazione dell’AF (art. 58 cpv. 1 LParl – RS 171.10).
9 RS 0.632.31


Stato 1° gennaio 2013
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