Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo secondo a: Il rilevamento tempestivo
I. Il diritto alle prestazioni
< Art. 10 Inizio ed estinzione del diritto
> Art. 11a Indennitā per spese di custodia e d’assistenza

Art. 111

1 Abrogato dal n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), con effetto dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali