Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo secondo a: Il rilevamento tempestivo
I. Il diritto alle prestazioni
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> Art. 11

Art. 101 Inizio ed estinzione del diritto

1 Il diritto ai provvedimenti di reinserimento per preparare all’integrazione professionale e ai provvedimenti professionali nasce al più presto al momento in cui l’assicurato rivendica il diritto alle prestazioni conformemente all’articolo 29 capoverso 1 LPGA2.

2 Il diritto agli altri provvedimenti d’integrazione e ai provvedimenti di reintegrazione di cui all’articolo 8a nasce non appena i provvedimenti sono opportuni considerati l’età e lo stato di salute dell’assicurato.3

3 Il diritto si estingue al più tardi alla fine del mese in cui l’assicurato si avvale del diritto di ottenere una rendita anticipata, conformemente all’articolo 40 capoverso 1 LAVS4, o alla fine del mese in cui raggiunge l’età del pensionamento.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).
2 RS 830.1
3 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
4 RS 831.10


Stato 1° gennaio 2013
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