Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capo secondo: Contributi
A. Contributi degli assicurati che esercitano un’attivitā lucrativa
I. Contributi previsti sul reddito proveniente da un’attivitā dipendente
< Art. 6quater Contributi dovuti dagli assicurati dopo il 64° o il 65° anno di etā
> Art. 8 Salario determinante. Eccezioni

Art. 7 Salario determinante. Elementi

Il salario determinante per il calcolo dei contributi comprende in particolare:1

a.
il salario a tempo, il salario a fattura (a cottimo) e a premi, comprese le indennitā per le ore di lavoro supplementare, per il lavoro notturno e per le supplenze;
b.2
le indennitā di residenza e di rincaro;
c.3
le gratificazioni, i premi di fedeltā e di produzione, come pure il valore di azioni dei salariati, nella misura in cui esso superi il prezzo d’acquisto ed il lavoratore ne possa disporre; per quanto riguarda le azioni vincolate dei salariati, il valore e il momento della realizzazione del reddito sono stabiliti secondo le disposizioni dell’imposta federale diretta.
d.4
i redditi degli accomandanti derivanti da un rapporto di servizio con la societā in accomandita; le partecipazioni dei salariati5 agli utili, nella misura in cui tali proventi eccedono l’interesse di un capitale eventualmente investito;
e.
le mance, qualora esse costituiscano un elemento importante della retribuzione del lavoro;
f.
le prestazioni in natura regolari;
g.
le provvigioni e le commissioni;
h.6
i tantičmes, le indennitā fisse e i gettoni di presenza ai membri dell’amministrazione e degli organi direttivi delle persone giuridiche;
i.
il reddito dei membri delle autoritā federali, cantonali e comunali;
k.
le sportule e le indennitā fisse ricevute da assicurati la cui attivitā č disciplinata dal diritto pubblico; sono riservate le disposizioni cantonali contrarie;
l.
le rimunerazioni dei liberi docenti e degli altri insegnanti retribuiti in modo analogo;
m.7
le prestazioni dei datori di lavoro per la perdita di salario subita a causa d’infortunio o di malattia;
n.
le prestazioni eseguite dai datori di lavoro per compensare la perdita di salario subėta a causa di servizio militare;
o.
le indennitā di vacanza o per i giorni festivi;
p.8
le prestazioni del datore di lavoro risultanti dall’assunzione del pagamento del contributo dovuto dal salariato all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invaliditā, all’ordinamento delle indennitā di perdita di guadagno e all’assicurazione contro la disoccupazione come pure del pagamento delle imposte; č eccettuata l’assunzione del pagamento dei contributi dovuti dal salariato sui redditi in natura e sui salari globali;
q.9
le prestazioni del datore di lavoro al termine del rapporto di lavoro, per quanto non siano escluse dal salario determinante conformemente agli articoli 8bis o 8ter. Le rendite sono convertite in capitale. L’Ufficio federale allestisce a tal fine tavole vincolanti.

1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 26 set. 2008, in vigore dal 1° gen. 2009 (RU 2008 4711).
2 Nuovo testo giusta il n. I 1 dell’O dell’11 ott. 1972, in vigore dal 1° gen. 1973 (RU 1972 2338).
3 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 31 ago. 1992, in vigore dal 1° gen. 1993 (RU 1992 1830).
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 18 ott. 1974, in vigore dal 1° gen. 1976 (RU 1974 1594).
5 Nuova denominazione giusta il n. I dell’O del 5 apr. 1978, in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 420). Di tale modifica č tenuto conto in tutto il presente testo.
6 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 set. 1998, in vigore dal 1° gen. 1999 (RU 1998 2579).
7 Nuovo testo giusta il n. I del DCF del 30 dic. 1953 (RU 1954 110).
8 Introdotta dal n. I dell’O del 5 apr. 1978 (RU 1978 420). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).
9 Introdotta dal n. I dell’O del 27 mag. 1981 (RU 1981 538). Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 17 ott. 2007, in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5125).


Stato 1° gennaio 2012
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