831.10
Legge federale
su l’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
(LAVS)1
del 20 dicembre 1946 (Stato 1° gennaio 2012)
Parte prima: Assicurazione
Capo primo a:6 Persone assicurate
Art. 1a Assicurazione obbligatoriaArt. 2 Assicurazione facoltativa
Capo secondo: Contributi7
A. Contributi degli assicurati
II. Contributi degli assicurati che esercitano un’attività lucrativa
Art. 4 Calcolo dei contributiArt. 5 Contributi sul reddito di un’attività dipendente 1. Regola
Art. 6 2. Contributi degli assicurati il cui datore di lavoro non è tenuto a pagare contributi
Art. 7 3. Salari complessivi
Art. 8 Contributi sul reddito di un’attività lucrativa indipendente 1. Regola
Art. 9 2. Nozione e determinazione
Art. 9bis Adeguamento della tavola scalare e del contributo minimo
B. Contributi dei datori di lavoro
Art. 12 Datori di lavoro tenuti al pagamento dei contributiArt. 13 Ammontare del contributo dei datori di lavoro
Capo terzo: Rendite
A. Diritto alla rendita
I. In generale
Art. 18 Aventi dirittoArt. 19
Art. 20 Esecuzione forzata e compensazione delle rendite
II. Diritto alla rendita di vecchiaia
Art. 21 Rendita sempliceArt. 22
Art. 22bis Rendita completiva
Art. 22ter Rendita per i figli
III.8 Diritto alla rendita vedovile
Art. 23 Rendita vedovileArt. 24 Disposizioni particolari
Art. 24a Coniugi divorziati
Art. 24b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d’invalidità
IV. Diritto alla rendita per orfani
Art. 25 Rendita per orfaniArt. 26 a 28
Art. 28bis Concorso con altre rendite
B. Rendite ordinarie
Art. 29 Beneficiari: rendite complete e rendite parzialiI. Norme per il calcolo delle rendite ordinarie
Art. 29bis Disposizioni generali per il calcolo della renditaArt. 29ter Periodo di contributo completo
Art. 29quater Reddito annuo medio 1. Principio
Art. 29quinquies 2. Redditi risultanti da un’attività lucrativa. Contributi delle persone che non esercitano un’attività lucrativa
Art. 29sexies 3. Accrediti per compiti educativi
Art. 29septies 4. Accrediti per compiti assistenziali
Art. 30 5. Determinazione del reddito annuo medio
Art. 30bis Prescrizioni per il calcolo delle rendite
Art. 30ter Conti individuali
Art. 31 Determinazione di una nuova rendita
Art. 32
Art. 33 Rendita per superstiti
Art. 33bis Commutazione di una rendita d’invalidità
Art. 33ter Adeguamento delle rendite all’evoluzione dei prezzi e dei salari
II. Rendite complete9
Art. 34 Calcolo e importo della rendita completa 1. Rendita di vecchiaiaArt. 35 2. Somma delle due rendite per coniugi
Art. 35bis 3. Supplemento accordato alle vedove e ai vedovi beneficiari di una rendita di vecchiaia
Art. 35ter 4. Rendita per figli
Art. 36 5. Rendita vedovile
Art. 37 6. Rendita per orfani
Art. 37bis 7. Concorso di rendite per orfani e rendite per figli
IV. Età flessibile per il godimento della rendita10
Art. 39 Possibilità ed effetto del rinvioArt. 40 Possibilità ed effetto dell’anticipazione
D. Assegno per grandi invalidi, contributo per l’assistenza e mezzi ausiliari13
Art. 43bis Assegno per grandi invalidiArt. 43ter Contributo per l’assistenza
Art. 43quater Mezzi ausiliari
Capo quarto: Organizzazione
A. In generale
Art. 49 RegolaArt. 49a Trattamento di dati personali
Art. 49b
Art. 50
Art. 50a Comunicazione di dati
Art. 50b Procedura di richiamo
Art. 50c Numero d’assicurato
Art. 50d Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato quale numero d’assicurazione sociale
Art. 50e Utilizzazione sistematica del numero d’assicurato in altri settori
Art. 50f Comunicazione del numero d’assicurato nell’ambito dell’esecuzione del diritto cantonale
Art. 50g Misure di sicurezza
C. Casse di compensazione
I. Casse di compensazione professionali
Art. 53 1 Condizioni a. Costituzione di casse di compensazione dei datori di lavoroArt. 54 b. Costituzione di casse di compensazione paritetiche
Art. 55 2. Garanzia
Art. 56 3. Procedura
Art. 57 4. Regolamento della cassa
Art. 58 Organizzazione 1. Comitato direttivo della cassa
Art. 59 2. Gerente della cassa
Art. 60 Scioglimento
IV. Disposizioni comuni
Art. 63 Compiti delle casse di compensazioneArt. 64 Affiliazione alle casse e obbligo di informare
Art. 64a Competenza per la determinazione e il versamento delle rendite per coniugi
Art. 65 Agenzie
Art. 66 Organi delle casse e degli uffici di revisione e di controllo
Art. 67 Regolamento dei conti e dei pagamenti; contabilità
Art. 68 Revisione delle casse e controllo dei datori di lavoro
Art. 69 Copertura delle spese di amministrazione
Art. 70 Responsabilità per danni
E. Vigilanza della Confederazione
Art. 72 Autorità di vigilanzaArt. 73 Commissione federale dell’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità
Capo sesto: Contenzioso
Art. 84 Foro specialeArt. 85
Art. 85bis Autorità federale di ricorso
Art. 86
Capo settimo: Disposizioni penali relative alla parte prima
Art. 87 ReatiArt. 88 Contravvenzioni
Art. 89 Infrazioni commesse nelle aziende
Art. 90 Notificazione delle sentenze e delle dichiarazioni di non doversi procedere
Art. 91 Multe d’ordine
Capo ottavo: Disposizioni diverse relative alla parte prima
Art. 92Art. 92a
Art. 93 Informazione dell’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 94
Art. 95 Assunzione delle spese e tasse postali
Art. 95a
Art. 96
Art. 97 Revoca dell’effetto sospensivo
Art. 98
Art. 99
Art. 100
Art. 101
Art. 101bis Sussidi per l’assistenza alle persone anziane
Art. 101ter
Parte seconda: Finanziamento
Capo primo: Mezzi finanziari
Art. 102 NormaArt. 103 Contributo federale
Art. 104 Copertura del contributo della Confederazione
Art. 105 e 106
Capo secondo: Fondo di compensazione dell’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti
Art. 107 CostituzioneArt. 108 Impiego di capitali e contabilità
Art. 109 Amministrazione
Art. 110 Esenzione fiscale
Parte quarta:17 Disposizioni finali
Art. 154 Attuazione ed esecuzioneArt. 155
Disposizioni finali della modifica del 28 giugno 197418
Disposizioni finali della modifica del 24 giugno 197719 (9a revisione dell’AVS)
a. Primo adeguamento delle rendite da parte del Consiglio federale20
1 Il primo adeguamento delle rendite avviene allorché l’indice nazionale dei prezzi al consumo raggiunge 175,5 punti. In tale momento, l’indice delle rendite giusta l’articolo 33ter capoverso 2 della LAVS, come anche i suoi componenti indice dei prezzi e indice dei salari, saranno stabiliti a 100 punti.
2 L’importo minimo della rendita semplice completa di vecchiaia a tenore dell’articolo 34 capoverso 2 della LAVS sarà allora stabilito a 550 franchi, per la data più vicina possibile. Fino a tale momento, il Consiglio federale stabilisce d’anno in anno il fattore di rivalutazione secondo l’articolo 30 capoverso 4 della LAVS in base a un indice di 167,5 punti.
3 Allo stesso momento, il più presto, il Consiglio federale può anche adeguare corrispondentemente i limiti di reddito stabiliti negli articoli 42 capoverso 1 della LAVS e 2 capoverso 1 della legge federale del 19 marzo 1965 sulle prestazioni complementari all’assicurazione per la vecchiaia, i superstiti e l’invalidità (LPC), nonché la tavola scalare giusta gli articoli 6 e 8 della LAVS.
b. a d. 21
e. Applicazione del regresso nei confronti di terzi responsabili22
Gli articoli 72–75 LPGA23 si applicano ai casi in cui l’evento che motiva il risarcimento si è verificato dopo l’entrata in vigore delle presenti disposizioni.
f. Applicazione del nuovo articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS
L’articolo 30 capoversi 2 e 2bis della LAVS s’applica alle rendite sorte dopo la sua entrata in vigore. Alle rendite in corso a tale momento s’applicano le disposizioni previgenti, anche in caso di cambiamento del genere di rendita.
g. 24
Disposizioni finali della modifica del 20 marzo 198125
Disposizione finale della modifica del 7 ottobre 198326
Disposizioni finali della modifica del 7 ottobre 199427 (10a revisione dell’AVS)
a. Assoggettamento
1 Le persone finora assicurate in conformità all’articolo 1 capoverso 1 lettera c rimangono sottoposte al diritto previgente. Esse possono tuttavia chiedere l’applicazione del nuovo diritto. In caso di cambiamento di datore di lavoro, si applica il nuovo diritto.
2 Le persone, giusta l’articolo 1 capoverso 3, che non sono state assicurate per un periodo inferiore a tre anni possono chiedere, d’intesa con il datore di lavoro, l’adesione all’assicurazione entro il termine di un anno a partire dell’entrata in vigore della presente modificazione.
b. 28
c. Introduzione di un nuovo sistema di rendite
1 Le nuove disposizioni si applicano a tutte le rendite che insorgono dopo il 31 dicembre 1996. Esse si applicano parimenti alle rendite semplici di vecchiaia in corso di persone il cui coniuge ha diritto a una rendita di vecchiaia dopo il 31 dicembre 1996 o il cui matrimonio è sciolto dopo questa data.
2 Nel calcolare le rendite di vecchiaia da assegnare alle persone vedove e divorziate nate prima del 1° gennaio 1953 si tiene conto di un accredito transitorio qualora non sia stato possibile computare a dette persone almeno 16 anni di accrediti per compiti educativi o assistenziali.
3 L’accredito transitorio corrisponde alla metà dell’importo dell’accredito per compiti educativi. Esso sarà scaglionato come segue:
|
Anno di nascita |
Accredito transitorio pari alla metà dell’importo dell’accredito per compiti educativi |
|
1945 e anni precedenti |
16 anni |
|
1946 |
14 anni |
|
1947 |
12 anni |
|
1948 |
10 anni |
|
1949 |
8 anni |
|
1950 |
6 anni |
|
1951 |
4 anni |
|
1952 |
2 anni |
L’accredito transitorio può tuttavia essere computato al massimo per il numero di anni determinante per la fissazione della scala della rendita assegnata all’avente diritto.
4 Nel calcolare la rendita di vecchiaia di assegnare alle persone divorziate si applica l’articolo 29quinquies capoverso 3 anche nei casi in cui il matrimonio è stato sciolto prima del 1° gennaio 1997.
5 Quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, le correnti rendite di vecchiaia per coniugi saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta il nuovo diritto secondo i seguenti principi:
- a.
- è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
- b.
- a ogni coniuge è computata la metà del reddito annuo medio determinante per la rendita per coniugi;
- c.
- a ogni coniuge è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3.
6 Se ne deriva una rendita più elevata per i coniugi, la donna sposata può chiedere dal 1° gennaio 1997, che la rendita per coniugi del marito sia sostituita da due rendite secondo i principi del capoverso 5 e che la sua rendita sia fissata in funzione della scala delle rendite corrispondente alla propria durata di contribuzione.
7 Quattro anni dopo l’entrata in vigore delle nuove disposizioni, le correnti rendite semplici di vecchiaia di persone vedove o divorziate che sono state fissate in base ai redditi del marito e della moglie saranno sostituite da rendite di vecchiaia giusta la presente modificazione secondo i seguenti principi:
- a.
- è mantenuta la vecchia scala delle rendite;
- b.
- il reddito annuo medio determinante per l’attuale rendita è dimezzato;
- c.
- agli aventi diritto è accordato un accredito transitorio giusta il capoverso 3;
- d.
- le persone vedove ricevono un supplemento giusta l’articolo 35bis.
8 L’articolo 31 si applica parimenti alle rendite di vecchiaia delle persone vedove e divorziate fissate secondo il vecchio diritto se ciò dà rendite più elevate. Esso si applica per analogia alle rendite ricalcolate sotto il vecchio diritto in seguito a un divorzio o a un nuovo matrimonio. Le rendite così aumentate sono versate soltanto su richiesta e al più presto a partire dall’entrata in vigore della presente modificazione.
9 Un accredito transitorio giusta il capoverso 3 è accordato, quattro anni dopo l’entrata in vigore della presente modificazione, alle persone divorziate la cui rendita semplice di vecchiaia era stata fissata unicamente in base ai loro redditi e senza prendere in considerazione gli accrediti per compiti educativi.
10 I nuovi redditi determinanti non devono provocare prestazioni inferiori. Il Consiglio federale emana disposizioni relative alle modalità di calcolo.
d. Aumento dell’età di pensionamento delle donne e introduzione della rendita anticipata
1 L’età di pensionamento della donna è fissata a 63 anni quattro anni dopo l’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS e a 64 anni otto anni dopo la sua entrata in vigore.
2 Il versamento anticipato della rendita è introdotto:
- a.
- al momento dell’entrata in vigore della decima revisione dell’AVS, al compimento dei 64 anni per gli uomini;
- b.
- quattro anni dopo l’entrata in vigore, al compimento dei 63 anni per gli uomini e dei 62 anni per le donne.
3 Le rendite di donne che si avvalgono della facoltà di anticipare la rendita tra il 1° gennaio 2001 e il 31 dicembre 2009 sono ridotte della metà del tasso di riduzione giusta l’articolo 40 capoverso 3.
e. Soppressione della rendita completiva per la moglie nell’AVS
1 L’età minima richiesta per la moglie che pretende una rendita completiva, giusta il previgente articolo 22bis capoverso 1, è adeguata come segue: per ogni anno civile trascorso a partire dell’entrata in vigore del nuovo articolo 22bis capoverso 1, il previgente limite di età di 55 anni è aumentato di un anno.
2 La rendita completiva a favore della moglie accordata ad un assicurato che beneficia di una rendita di vecchiaia anticipata dev’essere ridotta conformemente all’articolo 40 capoverso 3.
f. Nuove disposizioni concernenti la rendita per vedove e introduzione della rendita per vedovi
1 Il diritto alla rendita vedovile per le donne divorziate che hanno compiuto i 45 anni il 1° gennaio 1997 è retto dalle disposizioni attualmente vigenti se non sussiste nessun diritto alla prestazione giusta il nuovo articolo 24a.
2 Per quanto i nuovi disposti diano diritto a una prestazione, gli articoli 23–24a e 33 si applicano anche agli eventi assicurati verificatisi prima del 1° gennaio 1997. Nondimeno, le prestazioni sono concesse solo su richiesta e al più presto a partire dall’entrata in vigore.
g. Mantenimento del diritto previgente
1 L’articolo 2 del decreto federale del 19 giugno 199229 concernente il miglioramento delle prestazioni AVS e AI e il loro finanziamento si applica anche dopo il 31 dicembre 1995 per le rendite il cui diritto è sorto prima del 1° gennaio 1997. L’articolo 2 si applica per analogia anche agli assicurati celibi.
2 L’attuale articolo 29bis capoverso 2 si applica agli anni di contributo precedenti il 1° gennaio 1997, anche se la rendita è fissata dopo l’entrata in vigore della decima revisione.
3 I datori di lavoro che il 1° gennaio 1997 hanno versato essi stessi le rendite ai dipendenti o ai loro superstiti conformemente all’articolo 51 capoverso 2 possono continuare a versare le rendite alle stesse condizioni.
h. Prestazioni accordate a cittadini di Stati che non hanno concluso convenzioni di sicurezza sociale con la Svizzera
L’articolo 18 capoverso 2 si applica anche qualora l’evento assicurato si sia verificato prima del 1° gennaio 1997, purché i contributi AVS non siano già stati rimborsati all’assicurato. Il diritto alla rendita ordinaria sorge tuttavia al più presto con l’entrata in vigore. L’articolo 18 capoverso 3 si applica per le persone alle quali i contributi AVS non sono ancora stati rimborsati e il cui diritto al rimborso non è ancora caduto in prescrizione.
Disposizioni finali della modifica del 19 marzo 199930
1 Il decreto federale del 4 ottobre 198531 che stabilisce i contributi, federale e cantonale, all’assicurazione vecchiaia e superstiti è abrogato.
Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 200033
1 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato membro della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente all’entrata in vigore della presente legge possono restarlo durante 6 anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore della presente legge34. Quelli di loro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente legge possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.
2 I cittadini svizzeri che vivono in uno Stato al di fuori della Comunità europea e sono assicurati facoltativamente al momento dell’entrata in vigore della presente legge35 possono restarlo finché adempiono le condizioni d’assicurazione.
3 Le prestazioni assistenziali attualmente versate agli Svizzeri all’estero continuano a esserlo dopo l’entrata in vigore della presente legge fino a concorrenza dell’ammontare ricevuto finora, fintantoché essi adempiono le condizioni in materia di reddito.
Disposizioni finali della modifica del 14 dicembre 2001 36
1 Le persone assoggettate all’assicurazione facoltativa al momento dell’entrata in vigore della legge federale relativa alle disposizioni concernenti la libera circolazione delle persone dell’Accordo del 21 giugno 200137 di emendamento della Convenzione del 4 gennaio 1960 istitutiva dell’Associazione europea di libero scambio (AELS) che risiedono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia possono rimanere assoggettate a detta assicurazione durante sei anni consecutivi al massimo a decorrere dall’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 200138. Chi ha già compiuto 50 anni al momento dell’entrata in vigore di detta modifica può rimanere assicurato fino all’età legale di pensionamento.
2 Le prestazioni assistenziali attualmente versate ai cittadini svizzeri che vivono in Islanda, nel Liechtenstein o in Norvegia continueranno ad esserlo anche dopo l’entrata in vigore della modifica del 14 dicembre 2001, a concorrenza dell’importo che ricevevano fino a quel momento, fintanto che adempieranno le condizioni in materia di redditi.
Disposizione finale della modifica del 19 dicembre 200339
Disposizioni finali della modifica del 17 dicembre 200440
1 Le persone che vivono a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria e sono assicurate facoltativamente all’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 200441 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea, possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.
2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti a Cipro, in Estonia, Lettonia, Lituania, Malta, Polonia, Repubblica ceca, Repubblica slovacca, Slovenia o Ungheria, continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 26 ottobre 2004 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE, finché adempiono le condizioni di reddito.
Disposizioni finali della modifica del 23 giugno 200642
1 A tutte le persone che al momento dell’entrata in vigore della presente modifica sono in possesso di numeri d’assicurato secondo il diritto anteriore è assegnato un nuovo numero d’assicurato.
2 Il Consiglio federale disciplina i casi nei quali dopo l’entrata in vigore della presente modifica può essere assegnato un numero d’assicurato secondo il diritto anteriore.
3 I servizi e le istituzioni che non adempiono le condizioni per poter utilizzare sistematicamente il numero d’assicurato secondo il nuovo diritto possono continuare a utilizzare il numero d’assicurato secondo il diritto anteriore per un periodo di cinque anni.
Disposizione transitoria relativa alla modifica del 6 ottobre 200643
1 Fino all’entrata in vigore di un disciplinamento cantonale relativo al finanziamento dell’assistenza e delle cure a domicilio, i Cantoni fissano il sussidio alle istituzioni private di utilità pubblica (Spitex) che ricevevano sussidi AVS conformemente all’articolo 101bis del diritto previgente, sulla base dei salari dell’anno precedente e dell’aliquota percentuale determinante per l’ammontare del contributo nell’anno civile prima dell’entrata in vigore della legge federale del 6 ottobre 200644 che emana e modifica atti legislativi per la nuova impostazione della perequazione finanziaria e della ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni (NPC). Essi pagano inoltre 30 franchi per ogni giornata di permanenza nell’istituto diurno e un franco per ogni pasto consegnato.
Disposizioni transitorie della modifica del 13 giugno 200846
1 Le persone che vivono in Bulgaria o in Romania e sono assicurate facoltativamente all’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 200847 relativo all’estensione dell’Accordo del 21 giugno 1999 sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della Comunità europea (Bulgaria e Romania), possono restarlo durante sei anni consecutivi al massimo a contare dall’entrata in vigore del Protocollo. Coloro che hanno già compiuto il 50° anno di età al momento dell’entrata in vigore della presente modifica possono restare assicurati fino all’età legale del pensionamento.
2 Le prestazioni assistenziali attualmente corrisposte a cittadini svizzeri residenti in Bulgaria o in Romania continueranno ad essere loro versate nella stessa misura anche dopo l’entrata in vigore del Protocollo del 27 maggio 2008 relativo all’estensione dell’Accordo sulla libera circolazione ai nuovi Stati membri della CE (Bulgaria e Romania), fintantoché adempiono le condizioni di reddito.
Disposizione transitoria della modifica del 17 giugno 201148
Computo delle deduzioni ammissibili secondo il diritto fiscale
L’articolo 9 capoverso 4 si applica a tutti i redditi provenienti da un’attività lucrativa indipendente comunicati dalle autorità fiscali dopo l’entrata in vigore della presente modifica.
Allegato
- Tariffa dei dazi sui tabacchi
1 Abbreviazione introdotta dal n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
2 [CS 1 3]. A questa disp. corrispondono ora gli art. 111–113 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
3 Nuovo testo giusta il n. 3 dell’all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
4 FF 1946 349 661. Il messaggio del 24 set. 1946 non è pubblicato in italiano.
5 Introdotto dal n. 7 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
6 Originario Capo primo.
7 Il termine «contributo» è stato sostituito al termine «quota» dal n. II cpv. 1 della LF del 19 giu. 1959, a contare dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872; FF 1958 975).
8 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
9 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
10 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).
11 Primitivo cap. IV dell’art. 39, poi prima dell’art. 40.
12 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 19 giu. 1959, in vigore dal 1° gen. 1960 (RU 1959 872; FF 1958 975).
13 Introdotto dal n. I della LF del 4 ott. 1968 (RU 1969 120; FF 1968 I 671). Nuovo testo giusta il n. 4 dell'all. alla LF del 18 mar. 2011 (6a revisione AI, primo pacchetto di misure), in vigore dal 1° gen. 2012 (RU 2011 5659; FF 2010 1603).
14 Nuova numerazione giusta il n. I della LF del 4 ott. 1968, in vigore dal 1° gen. 1969 (RU 1969 120; FF 1968 I 671).
15 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 24 giu. 1977 (9a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1979 (RU 1978 391; FF 1976 III 1).
16 Introdotta dal n. I 4 della LF dell’8 ott. 1999 concernente l’Acc. tra la Confederazione Svizzera da una parte e la CE ed i suoi Stati membri dall’altra, sulla libera circolazione delle persone, in vigore dal 1° giu. 2002 (RU 2002 701; FF 1999 5092).
17 Originaria parte terza.
18 RU 1974 1589. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
19 RU 1978 391 n. III 1; FF 1976 III 1
20 Questo adeguamento ha avuto luogo il 1° gen. 1980 [art. 2 dell’O del 17 set. 1979 sull’entrata in vigore integrale della 9a revisione dell’AVS – RU 1979 1365].
21 Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
22 Nuovo testo giusta il n. 7 dell’all. alla LF del 6 ott. 2000 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali, in vigore dal 1° gen. 2003 (RU 2002 3371; FF 1991 II 178 766, 1994 V 897, 1999 3896).
23 RS 830.1
24 Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
25 RS 832.20, All. n. 2. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
26 Introdotta dal n. I della LF del 7 ott. 1983, in vigore dal 1° gen. 1984 (RU 1984 100; FF 1983 II 149 III 843). Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
27 RU 1996 2466 II n. 1; FF 1990 II 1
28 Abrogata dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
29 [RU 1992 1982, 1995 510 3517 n. I 5]
30 RU 1999 2374 n. I 9 2385 cpv. 2 n. 2 lett. d; FF 1999 3
31 [RU 1985 2006, 1996 3441]
32 Abrogato dal n. I 12 della LF del 19 dic. 2003 sul programma di sgravio 2003, con effetto dal 1° gen. 2005 (RU 2004 1633; FF 2003 4857).
33 RU 2000 2677; FF 1999 4303
34 In vigore dal 1° apr. 2001.
35 In vigore dal 1° apr. 2001.
36 RU 2002 685; FF 2001 4435
37 RS 0.632.31
38 In vigore dal 1° giu. 2002.
39 RU 2004 1633. Abrogate dal n. II 39 della LF del 20 mar. 2008 concernente l’aggiornamento formale del diritto federale, con effetto dal 1° ago. 2008 (RU 2008 3437; FF 2007 5575).
40 RU 2006 979; FF 2004 5203 5863
41 RU 2006 995
42 RU 2007 5259; FF 2006 471
43 RU 2007 5779; FF 2005 5349
44 RU 2007 5779
45 Abrogato dal n. I 4 della LF del 22 giu. 2007 sulla nuova impostazione della perequazione finanziaria e ripartizione dei compiti tra Confederazione e Cantoni, con effetto dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5953; FF 2007 607).
46 RU 2009 2411; FF 2008 1823
47 RS 0.142.112.681.1
48 RU 2011 4745; FF 2011 497