Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Parte prima: Assicurazione
Capo terzo: Rendite
A. Diritto alla rendita
IV. Diritto alla rendita per orfani
< Art. 24b Concorso di rendite vedovili con rendite di vecchiaia o d’invalidità
> Art. 26 a 28

Art. 251 Rendita per orfani

1 Hanno diritto a una rendita per orfani i figli ai quali è morto il padre o la madre. In caso di decesso di entrambi i genitori hanno diritto a due rendite per orfani.

2 I trovatelli hanno diritto a una rendita per orfano.

3 Il Consiglio federale disciplina il diritto alla rendita per orfani per i figli elettivi.

4 Il diritto alla rendita per orfani nasce il primo giorno del mese successivo a quello della morte del padre o della madre. Si estingue quando l’orfano compie i 18 anni o muore.

5 Per figli ancora in formazione, il diritto alla rendita dura fino al termine della stessa, ma al più tardi fino a 25 anni compiuti. Il Consiglio federale può stabilire che cosa si intende per formazione.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 7 ott. 1994 (10a revisione dell’AVS), in vigore dal 1° gen. 1997 (RU 1996 2466; FF 1990 II 1).


Stato 1° gennaio 2012
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