830.11
Ordinanza
sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali
(OPGA)
dell’11 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2008)
Il Consiglio federale svizzero,
visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),
ordina:
Capitolo 1: Disposizioni concernenti le prestazioni
Sezione 2: Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse
(art. 25 LPGA)
Art. 2 Persone tenute alla restituzioneArt. 3 Decisione di restituzione
Art. 4 Condono
Art. 5 Gravi difficoltà
Sezione 3: Interesse di mora sulle prestazioni
(art. 26 cpv. 2 LPGA)
Art. 6Art. 7 Tasso d’interesse e calcolo
Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura
Sezione 2: Procedura di opposizione
(art. 52 LPGA)
Art. 10 PrincipioArt. 11 Effetto sospensivo
Art. 12 Decisione su opposizione
Capitolo 3: Regresso
(art. 72 LPGA)
Art. 13 PrincipioArt. 14 Esercizio del regresso per l’AVS/AI
Art. 15 Esercizio del regresso per l’assicurazione contro la disoccupazione
Art. 16 Rapporto tra le assicurazioni sociali
Art. 17 Regresso contro un autore del danno non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile
Capitolo 4: Altre disposizioni
Art. 18 Lavoro considerevole nell’ambito dell’assistenza giudiziaria e amministrativaArt. 19 Entrata in vigore
1 RS 830.1
2 Introdotta dal n. II dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).
Stato 1° gennaio 2008
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