Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

830.11

Ordinanza
sulla parte generale
del diritto delle assicurazioni sociali

(OPGA)

dell’11 settembre 2002 (Stato 1° gennaio 2008)

Il Consiglio federale svizzero,

visto l’articolo 81 della legge federale del 6 ottobre 20001 sulla parte generale del diritto delle assicurazioni sociali (LPGA),

ordina:

Capitolo 1: Disposizioni concernenti le prestazioni

Sezione 1: Garanzia d’impiego appropriato

Art. 1

Sezione 2: Restituzione di prestazioni indebitamente riscosse

(art. 25 LPGA)

Art. 2 Persone tenute alla restituzione

Art. 3 Decisione di restituzione

Art. 4 Condono

Art. 5 Gravi difficoltà

Sezione 3: Interesse di mora sulle prestazioni

(art. 26 cpv. 2 LPGA)

Art. 6

Art. 7 Tasso d’interesse e calcolo

Capitolo 2: Disposizioni generali di procedura

Sezione 1: Consultazione degli atti

(art. 47 LPGA)

Art. 8 Forma

Art. 9 Costi

Sezione 2: Procedura di opposizione

(art. 52 LPGA)

Art. 10 Principio

Art. 11 Effetto sospensivo

Art. 12 Decisione su opposizione

Sezione 3:2 Spese concernenti il gratuito patrocinio

Art. 12a

Capitolo 3: Regresso

(art. 72 LPGA)

Art. 13 Principio

Art. 14 Esercizio del regresso per l’AVS/AI

Art. 15 Esercizio del regresso per l’assicurazione contro la disoccupazione

Art. 16 Rapporto tra le assicurazioni sociali

Art. 17 Regresso contro un autore del danno non titolare di un’assicurazione per la responsabilità civile

Capitolo 4: Altre disposizioni

Art. 18 Lavoro considerevole nell’ambito dell’assistenza giudiziaria e amministrativa

Art. 19 Entrata in vigore

 RU 2002 3703


1 RS 830.1
2 Introdotta dal n. II dell’O del 21 feb. 2007, in vigore dal 1° mag. 2007 (RU 2007 1075).


Stato 1° gennaio 2008
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