Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Definizione delle nozioni generali
< Art. 6 Incapacitā al lavoro
> Art. 8 Invaliditā

Art. 71 Incapacitā al guadagno

1 Č considerata incapacitā al guadagno la perdita, totale o parziale, della possibilitā di guadagno sul mercato del lavoro equilibrato che entra in considerazione, provocata da un danno alla salute fisica, mentale o psichica e che perdura dopo aver sottoposto l’assicurato alle cure e alle misure d’integrazione ragionevolmente esigibili.

2 Per valutare la presenza di un’incapacitā al guadagno sono considerate esclusivamente le conseguenze del danno alla salute. Inoltre, sussiste un’incapacitā al guadagno soltanto se essa non č obiettivamente superabile.2


1 Nuovo testo giusta il n. 2 dell’all. LF del 21 mar. 2003 (4a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 3837; FF 2001 2851).
2 Introdotto dal n. 2 dell’all. alla LF del 6 ott. 2006 (5a revisione dell’AI), in vigore dal 1° gen. 2008 (RU 2007 5129; FF 2005 3989).


Stato 1° gennaio 2012
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