824.0
Legge federale
sul servizio civile sostitutivo
(Legge sul servizio civile, LSC)
del 6 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2013)
Capitolo 1: Disposizioni generali
Art. 1 PrincipioArt. 2 Scopo
Art. 3 Lavoro di pubblico interesse
Art. 3a Obiettivi
Art. 4 Ambiti d’attivitą
Art. 4a Impieghi esclusi
Art. 5 Equivalenza
Art. 6 Incidenza sul mercato del lavoro
Art. 7 Impieghi all’estero
Art. 7a Impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza e nel quadro di programmi prioritari
Art. 8 Durata del servizio civile ordinario
Art. 9 Contenuto dell’obbligo di prestare servizio civile
Art. 10 Inizio dell’obbligo di prestare servizio civile
Art. 11 Termine dell’obbligo di prestare servizio civile
Art. 12 Esclusione dal servizio civile
Art. 13 Esonero dal servizio per attivitą indispensabili
Art. 14 Servizio civile straordinario
Art. 15 Tassa d’esenzione
Art. 15a Informazione
Capitolo 2: Ammissione al servizio civile
Art. 16 Momento della presentazione della domandaArt. 16a Forma della domanda
Art. 16b Contenuto della domanda
Art. 16c Comunicazione di dati personali
Art. 17 Effetto della domanda d’ammissione
Art. 18 Decisione
Art. 18a Notificazione della decisione
Art. 18b Ammissione durante un periodo di servizio militare
Art. 18c Spese procedurali
Art. 18d
Capitolo 3: Prestazione del servizio civile
Art. 19 Preparazione degli impieghiArt. 20 Frazionamento del servizio civile
Art. 21 Inizio del primo impiego
Art. 22 Convocazione
Art. 23 Interruzione di un impiego
Art. 24 Differimento del servizio; computo dei giorni di servizio
Capitolo 4: Statuto della persona che deve prestare servizio civile
Sezione 1: Diritti e obblighi generali
Art. 25 Diritti costituzionali e legaliArt. 26 Consulenza e assistenza
Art. 27 Obblighi fondamentali
Sezione 2: Diritti nei riguardi dell’istituto d’impiego
Art. 28 Orario di lavoro e tempo di riposoArt. 29 Prestazioni a favore di chi presta servizio civile
Art. 30 Congedo
Art. 31 Attestato di lavoro
Sezione 3: Obblighi nei riguardi delle autoritą e dell’istituto d’impiego
Art. 32 Obbligo di notificazione e d’informazioneArt. 33 Visite mediche e misure mediche di prevenzione
Art. 34 Obbligo di discrezione
Art. 35 Attivitą lucrativa nell’istituto d’impiego
Sezione 5: Prestazioni pecuniarie della Confederazione
Art. 38 Indennitą per perdita di guadagnoArt. 39 Buoni per il viaggio e il trasporto dei bagagli
Capitolo 5: Riconoscimento quale istituto d’impiego
Art. 41 DomandaArt. 43 Procedura di riconoscimento
Capitolo 6: Statuto dell’istituto d’impiego
Sezione 1: Rapporto con le autoritą
Art. 44 Istruzioni ed ispezioniArt. 45 Obbligo d’informare
Art. 46 Tributi dell’istituto d’impiego
Art. 47 Aiuto finanziario a favore dell’istituto d’impiego
Sezione 2: Rapporto con le persone che prestano servizio civile
Art. 48 Obblighi dell’istituto d’impiegoArt. 49 Diritto d’impartire istruzioni
Art. 50 Cessione di diritti ed obblighi
Art. 51 Iniziazione al lavoro
Capitolo 7: Responsabilitą per danni
Art. 52 Danni all’istituto d’impiegoArt. 53 Danni a terzi e regresso dell’istituto d’impiego
Art. 54 Danni alla persona che presta servizio civile
Art. 55 Responsabilitą civile della persona in servizio
Art. 56 Perdita o danneggiamento di oggetti della persona che presta servizio civile
Art. 57 Principi della responsabilitą
Art. 58 Procedura
Art. 59 Prescrizione, disposizioni generali
Art. 60 Prescrizione del diritto di regresso
Art. 61 Interruzione ed opponibilitą della prescrizione
Capitolo 9: Procedura disciplinare e disposizioni penali
Sezione 1: Procedura disciplinare
Art. 67 Mancanze disciplinariArt. 68 Misure disciplinari
Art. 69 Commisurazione
Art. 70 Prescrizione
Art. 71 Procedura
Sezione 2: Disposizioni penali
Art. 72 Rifiuto del servizio civileArt. 73 Omissione del servizio
Art. 74 Omissione del servizio per negligenza
Art. 75 Inosservanza di una convocazione al servizio civile
Art. 76 Grave violazione degli obblighi
Art. 77 Rapporto con il Codice penale
Art. 78 Disposizioni penali completive, procedimento penale
Sezione 2:7 Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2003
Art. 81 e 82Art. 83 Persone condannate a una prestazione di lavoro
Art. 83a
Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 19969
Articoli 18, 42, 43, 79 e 80: 1° giugno 199610 Numero 9 dell’allegato: 1° gennaio 199711
Allegato
- Modificazione del diritto vigente
1 [CS 1 3; RU 1992 1578]. A questa disp. corrisponde ora l’art. 59 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).
3 FF 1994 III 1445
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).
5 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).
8 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
9 DCF dell’8 mag. 1996.
10 DCF dell’8 mag. 1996.
11 DCF dell’8 mag. 1996.