Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

824.0

Legge federale
sul servizio civile sostitutivo

(Legge sul servizio civile, LSC)

del 6 ottobre 1995 (Stato 1° gennaio 2013)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visto l’articolo 18 capoverso 1 della Costituzione federale1;2 visto il messaggio del Consiglio federale del 22 giugno 19943,

decreta:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Principio

Art. 2 Scopo

Art. 3 Lavoro di pubblico interesse

Art. 3a Obiettivi

Art. 4 Ambiti d’attivitą

Art. 4a Impieghi esclusi

Art. 5 Equivalenza

Art. 6 Incidenza sul mercato del lavoro

Art. 7 Impieghi all’estero

Art. 7a Impieghi per l’aiuto in caso di catastrofe e di situazioni d’emergenza e nel quadro di programmi prioritari

Art. 8 Durata del servizio civile ordinario

Art. 9 Contenuto dell’obbligo di prestare servizio civile

Art. 10 Inizio dell’obbligo di prestare servizio civile

Art. 11 Termine dell’obbligo di prestare servizio civile

Art. 12 Esclusione dal servizio civile

Art. 13 Esonero dal servizio per attivitą indispensabili

Art. 14 Servizio civile straordinario

Art. 15 Tassa d’esenzione

Art. 15a Informazione

Capitolo 2: Ammissione al servizio civile

Art. 16 Momento della presentazione della domanda

Art. 16a Forma della domanda

Art. 16b Contenuto della domanda

Art. 16c Comunicazione di dati personali

Art. 17 Effetto della domanda d’ammissione

Art. 18 Decisione

Art. 18a Notificazione della decisione

Art. 18b Ammissione durante un periodo di servizio militare

Art. 18c Spese procedurali

Art. 18d

Capitolo 3: Prestazione del servizio civile

Art. 19 Preparazione degli impieghi

Art. 20 Frazionamento del servizio civile

Art. 21 Inizio del primo impiego

Art. 22 Convocazione

Art. 23 Interruzione di un impiego

Art. 24 Differimento del servizio; computo dei giorni di servizio

Capitolo 4: Statuto della persona che deve prestare servizio civile

Sezione 1: Diritti e obblighi generali

Art. 25 Diritti costituzionali e legali

Art. 26 Consulenza e assistenza

Art. 27 Obblighi fondamentali

Sezione 2: Diritti nei riguardi dell’istituto d’impiego

Art. 28 Orario di lavoro e tempo di riposo

Art. 29 Prestazioni a favore di chi presta servizio civile

Art. 30 Congedo

Art. 31 Attestato di lavoro

Sezione 3: Obblighi nei riguardi delle autoritą e dell’istituto d’impiego

Art. 32 Obbligo di notificazione e d’informazione

Art. 33 Visite mediche e misure mediche di prevenzione

Art. 34 Obbligo di discrezione

Art. 35 Attivitą lucrativa nell’istituto d’impiego

Sezione 4: Introduzione e formazione4

Art. 36 Principio

Art. 37 Costi

Sezione 5: Prestazioni pecuniarie della Confederazione

Art. 38 Indennitą per perdita di guadagno

Art. 39 Buoni per il viaggio e il trasporto dei bagagli

Sezione 6: Assicurazione

Art. 40

Sezione 7:5 Segni distintivi delle persone che prestano servizio civile, degli istituti d’impiego e degli impieghi di gruppo

Art. 40a

Capitolo 5: Riconoscimento quale istituto d’impiego

Art. 41 Domanda

Art. 43 Procedura di riconoscimento

Capitolo 6: Statuto dell’istituto d’impiego

Sezione 1: Rapporto con le autoritą

Art. 44 Istruzioni ed ispezioni

Art. 45 Obbligo d’informare

Art. 46 Tributi dell’istituto d’impiego

Art. 47 Aiuto finanziario a favore dell’istituto d’impiego

Sezione 2: Rapporto con le persone che prestano servizio civile

Art. 48 Obblighi dell’istituto d’impiego

Art. 49 Diritto d’impartire istruzioni

Art. 50 Cessione di diritti ed obblighi

Art. 51 Iniziazione al lavoro

Capitolo 7: Responsabilitą per danni

Art. 52 Danni all’istituto d’impiego

Art. 53 Danni a terzi e regresso dell’istituto d’impiego

Art. 54 Danni alla persona che presta servizio civile

Art. 55 Responsabilitą civile della persona in servizio

Art. 56 Perdita o danneggiamento di oggetti della persona che presta servizio civile

Art. 57 Principi della responsabilitą

Art. 58 Procedura

Art. 59 Prescrizione, disposizioni generali

Art. 60 Prescrizione del diritto di regresso

Art. 61 Interruzione ed opponibilitą della prescrizione

Capitolo 8: Tutela giurisdizionale6

Art. 62 Colloquio con l’istituto d’impiego; denuncia

Art. 63 Ricorso al Tribunale amministrativo federale

Art. 64

Art. 65 Procedura dinanzi al Tribunale amministrativo federale

Art. 66 Termini di ricorso

Capitolo 9: Procedura disciplinare e disposizioni penali

Sezione 1: Procedura disciplinare

Art. 67 Mancanze disciplinari

Art. 68 Misure disciplinari

Art. 69 Commisurazione

Art. 70 Prescrizione

Art. 71 Procedura

Sezione 2: Disposizioni penali

Art. 72 Rifiuto del servizio civile

Art. 73 Omissione del servizio

Art. 74 Omissione del servizio per negligenza

Art. 75 Inosservanza di una convocazione al servizio civile

Art. 76 Grave violazione degli obblighi

Art. 77 Rapporto con il Codice penale

Art. 78 Disposizioni penali completive, procedimento penale

Capitolo 10: Disposizioni finali

Sezione 1: Esecuzione

Art. 79 In generale

Art. 80 Sistema d’informazione

Art. 80a Gestione di atti

Art. 80b Comunicazione di dati personali Sezione 2: Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2003

Sezione 2:7 Disposizioni transitorie della modifica del 21 marzo 2003

Art. 81 e 82

Art. 83 Persone condannate a una prestazione di lavoro

Art. 83a

Sezione 2a:8 Disposizione transitoria della modifica del 3 ottobre 2008

Art. 83b

Sezione 3: Referendum ed entrata in vigore

Art. 84

Data dell’entrata in vigore: 1° ottobre 19969

Articoli 18, 42, 43, 79 e 80: 1° giugno 199610 Numero 9 dell’allegato: 1° gennaio 199711


Allegato
- Modificazione del diritto vigente


 RU 1996 1445


1 [CS 1 3; RU 1992 1578]. A questa disp. corrisponde ora l’art. 59 cpv. 1 della Cost. federale del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n. VII 1 della LF del 24 mar. 2000 concernente l’istituzione e l’adeguamento di basi legali per il trattamento di dati personali, in vigore dal 1° set. 2000 (RU 2000 1891; FF 1999 7979).
3 FF 1994 III 1445
4 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).
5 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
6 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
7 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843; FF 2001 5451).
8 Introdotta dal n. I della LF del 3 ott. 2008, in vigore dal 1° apr. 2009 (RU 2009 1093; FF 2008 2255).
9 DCF dell’8 mag. 1996.
10 DCF dell’8 mag. 1996.
11 DCF dell’8 mag. 1996.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali