Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 7: Responsabilitą per danni
< Art. 51 Iniziazione al lavoro
> Art. 53 Danni a terzi e regresso dell’istituto d’impiego

Art. 52 Danni all’istituto d’impiego

La Confederazione risponde per i danni causati da chi presta servizio civile all’istituto d’impiego nello svolgimento del suo servizio, sempre che l’istituto possa far valere il diritto al risarcimento dei danni in applicazione, per analogia, dell’articolo 321e del Codice delle obbligazioni1.


1 RS 220


Stato 1° gennaio 2013
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