Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 4 Ambiti d’attivitą
> Art. 5 Equivalenza

Art. 4a1 Impieghi esclusi

Non sono permessi impieghi:

a.
presso un ente:
1.
in cui la persona che deve prestare servizio civile svolge o, nell’anno precedente il servizio civile, ha svolto un’attivitą dietro compenso o nell’ambito di una formazione o un perfezionamento professionale, oppure
2.
con il quale mantiene un’altra relazione particolarmente stretta, segnatamente attraverso una collaborazione a titolo volontario prolungata o intensa o svolta in posizione dirigenziale;
b.
esclusivamente a favore dei congiunti della persona che deve prestare servizio civile;
c.
che hanno lo scopo di influire sul processo di formazione delle opinioni politiche o di diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche;

d. che servono in primo luogo scopi privati della persona che deve prestare servizio civile, in particolare per la sua formazione o il suo perfezionamento professionale.


1 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).


Stato 1° aprile 2009
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