Capitolo 1: Disposizioni generali
< Art. 4 Ambiti d’attivitą
> Art. 5 Equivalenza
Art. 4a1 Impieghi esclusi
Non sono permessi impieghi:
- a.
- presso un ente:
- 1.
- in cui la persona che deve prestare servizio civile svolge o, nell’anno precedente il servizio civile, ha svolto un’attivitą dietro compenso o nell’ambito di una formazione o un perfezionamento professionale, oppure
- 2.
- con il quale mantiene un’altra relazione particolarmente stretta, segnatamente attraverso una collaborazione a titolo volontario prolungata o intensa o svolta in posizione dirigenziale;
- b.
- esclusivamente a favore dei congiunti della persona che deve prestare servizio civile;
- c.
- che hanno lo scopo di influire sul processo di formazione delle opinioni politiche o di diffondere o approfondire correnti di pensiero religiose o ideologiche;
d. che servono in primo luogo scopi privati della persona che deve prestare servizio civile, in particolare per la sua formazione o il suo perfezionamento professionale.
1 Introdotto dal n. I della LF del 21 mar. 2003, in vigore dal 1° gen. 2004 (RU 2003 4843 4854; FF 2001 5451).
Stato 1° aprile 2009
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali