823.113
Ordinanza
concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell’ambito della legge sul collocamento
(Ordinanza sugli emolumenti LC, OEm-LC)1
del 16 gennaio 1991 (Stato 4 luglio 2006)
Il Consiglio federale svizzero,
visti gli articoli 4 capoverso 4, 9 capoverso 4, 14 capoverso 2 e 15 capoverso 4 della legge federale del 6 ottobre 19892 sul collocamento e il personale a prestito; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,4
decreta:
Art. 2 Tassa d’iscrizione dovuta dalle persone in cerca d’impiego per il collocamento
Art. 3 Provvigione di collocamento a carico delle persone in cerca d’impiego
Art. 3a Trasferimento dell’imposta sul valore aggiunto
Art. 4 Provvigione di collocamento a carico delle persone collocate per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe
Art. 5 Provvigione di collocamento a carico di fotomodelle e indossatrici
Art. 6 Cauzione a carico delle imprese che forniscono personale a prestito
Art. 7 Emolumenti riscossi da parte di imprese che forniscono personale a prestito
Art. 7a Applicabilitą dell’ordinanza generale sugli emolumenti
Art. 8 Entrata in vigore
1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2685).
2 RS 823.11
3 RS 172.010
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2685).
Stato 4 luglio 2006
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