Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

823.113

Ordinanza
concernente gli emolumenti, le provvigioni e le cauzioni nell’ambito della legge sul collocamento

(Ordinanza sugli emolumenti LC, OEm-LC)1

del 16 gennaio 1991 (Stato 4  luglio 2006)

Il Consiglio federale svizzero,

visti gli articoli 4 capoverso 4, 9 capoverso 4, 14 capoverso 2 e 15 capoverso 4 della legge federale del 6 ottobre 19892 sul collocamento e il personale a prestito; visto l’articolo 46a della legge del 21 marzo 19973 sull’organizzazione del Governo e dell’Amministrazione,4

decreta:

Art. 1 Emolumenti riscossi per il rilascio di autorizzazioni agli uffici di collocamento

Art. 2 Tassa d’iscrizione dovuta dalle persone in cerca d’impiego per il collocamento

Art. 3 Provvigione di collocamento a carico delle persone in cerca d’impiego

Art. 3a Trasferimento dell’imposta sul valore aggiunto

Art. 4 Provvigione di collocamento a carico delle persone collocate per rappresentazioni artistiche o manifestazioni analoghe

Art. 5 Provvigione di collocamento a carico di fotomodelle e indossatrici

Art. 6 Cauzione a carico delle imprese che forniscono personale a prestito

Art. 7 Emolumenti riscossi da parte di imprese che forniscono personale a prestito

Art. 7a Applicabilitą dell’ordinanza generale sugli emolumenti

Art. 8 Entrata in vigore

RU 1991 425


1 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2685).
2 RS 823.11
3 RS 172.010
4 Nuovo testo giusta il n. I dell’O del 16 giu. 2006, in vigore dal 1° ago. 2006 (RU 2006 2685).


Stato 4 luglio 2006
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