823.11
Legge federale
sul collocamento e il personale a prestito
(Legge sul collocamento, LC)
del 6 ottobre 1989 (Stato 1° aprile 2011)
Capitolo 2: Collocamento privato
Sezione 1: Autorizzazione
Art. 2 Obbligo d’autorizzazioneArt. 3 Presupposti
Art. 4 Durata e portata dell’autorizzazione
Art. 5 Revoca
Art. 6 Obbligo d’informare
Sezione 2: Attività di collocamento
Art. 7 Obblighi specifici del collocatoreArt. 8 Contratto di collocamento
Art. 9 Tassa d’iscrizione e provvigione di collocamento
Capitolo 3: Personale a prestito
Sezione 1: Autorizzazione
Art. 12 Obbligo d’autorizzazioneArt. 13 Presupposti
Art. 14 Cauzione
Art. 15 Durata e portata dell’autorizzazione
Art. 16 Revoca
Art. 17 Obbligo d’informare
Sezione 2: Attività di fornitura di personale a prestito
Art. 18 Obblighi specifici del prestatoreArt. 19 Contratto di lavoro
Art. 20 Contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale
Art. 21 Lavoratori stranieri in Svizzera
Art. 22 Contratto di fornitura di personale a prestito
Capitolo 4: Servizio pubblico di collocamento
Art. 24 CompitiArt. 25 Collocamento in relazione con l’estero
Art. 26 Obbligo di collocare e imparzialità
Art. 27 Gratuità
Art. 28 Provvedimenti particolari per lottare contro la disoccupazione
Art. 29 Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i licenziamenti e le chiusure d’impresa
Capitolo 6: Autorità
Art. 31 Autorità federale preposta al mercato del lavoroArt. 32 Cantoni
Art. 33 Collaborazione
Art. 33a Trattamento di dati personali
Art. 34 Obbligo del segreto
Art. 34a Comunicazione di dati
Art. 34b Consultazione degli atti
Art. 35 Sistema d’informazione
Art. 35a Collaborazione interistituzionale e collaborazione con collocatori privati
Art. 35b Elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate
Art. 36 Osservazione del mercato del lavoro
Art. 37 Commissione per la politica economica
Capitolo 9: Disposizioni finali
Art. 40 EsecuzioneArt. 41 Disposizioni esecutive
Art. 42 Modifiche e abrogazioni
Art. 43
Art. 44 Referendum ed entrata in vigore
Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19915 Art. 42 capoverso 1: 1° gennaio 19926
1 [CS 1 3; 1976 2001]. Queste disp. corrispondono agli art. 95, 110 cpv. 1 lett. a e c, 122 cpv. 1 e 123 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000 205).
3 FF 1985 III 503
4 Abrogata dal n. II 28 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
5 DCF del l6 gen. 1991.
6 O del 30 ott. 1991 (RU 1991 2373).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali