Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

823.11

Legge federale
sul collocamento e il personale a prestito

(Legge sul collocamento, LC)

del 6 ottobre 1989 (Stato 1° aprile 2011)

L’Assemblea federale della Confederazione Svizzera,

visti gli articoli 31bis capoverso 2, 34ter capoverso 1 lettere a ed e, 64 capoverso 2 e 64bis della Costituzione federale1 (Cost.);2 visto il messaggio del Consiglio federale del 27 novembre 19853,

decreta:

Capitolo 1: Scopo

Art. 1

Capitolo 2: Collocamento privato

Sezione 1: Autorizzazione

Art. 2 Obbligo d’autorizzazione

Art. 3 Presupposti

Art. 4 Durata e portata dell’autorizzazione

Art. 5 Revoca

Art. 6 Obbligo d’informare

Sezione 2: Attività di collocamento

Art. 7 Obblighi specifici del collocatore

Art. 8 Contratto di collocamento

Art. 9 Tassa d’iscrizione e provvigione di collocamento

Sezione 3:4

Art. 10

Sezione 4: Contributi finanziari in favore del collocamento privato

Art. 11

Capitolo 3: Personale a prestito

Sezione 1: Autorizzazione

Art. 12 Obbligo d’autorizzazione

Art. 13 Presupposti

Art. 14 Cauzione

Art. 15 Durata e portata dell’autorizzazione

Art. 16 Revoca

Art. 17 Obbligo d’informare

Sezione 2: Attività di fornitura di personale a prestito

Art. 18 Obblighi specifici del prestatore

Art. 19 Contratto di lavoro

Art. 20 Contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale

Art. 21 Lavoratori stranieri in Svizzera

Art. 22 Contratto di fornitura di personale a prestito

Art. 23

Capitolo 4: Servizio pubblico di collocamento

Art. 24 Compiti

Art. 25 Collocamento in relazione con l’estero

Art. 26 Obbligo di collocare e imparzialità

Art. 27 Gratuità

Art. 28 Provvedimenti particolari per lottare contro la disoccupazione

Art. 29 Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i licenziamenti e le chiusure d’impresa

Capitolo 5: Propaganda in favore dell’emigrazione di lavoratori

Art. 30

Capitolo 6: Autorità

Art. 31 Autorità federale preposta al mercato del lavoro

Art. 32 Cantoni

Art. 33 Collaborazione

Art. 33a Trattamento di dati personali

Art. 34 Obbligo del segreto

Art. 34a Comunicazione di dati

Art. 34b Consultazione degli atti

Art. 35 Sistema d’informazione

Art. 35a Collaborazione interistituzionale e collaborazione con collocatori privati

Art. 35b Elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate

Art. 36 Osservazione del mercato del lavoro

Art. 37 Commissione per la politica economica

Capitolo 7: Protezione giuridica

Art. 38

Capitolo 8: Disposizioni penali

Art. 39

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 40 Esecuzione

Art. 41 Disposizioni esecutive

Art. 42 Modifiche e abrogazioni

Art. 43

Art. 44 Referendum ed entrata in vigore

Data dell’entrata in vigore: 1° luglio 19915 Art. 42 capoverso 1: 1° gennaio 19926


 RU 1991 392


1 [CS 1 3; 1976 2001]. Queste disp. corrispondono agli art. 95, 110 cpv. 1 lett. a e c, 122 cpv. 1 e 123 cpv. 1 della Cost. del 18 apr. 1999 (RS 101).
2 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000 205).
3 FF 1985 III 503
4 Abrogata dal n. II 28 dell'all. 1 al Codice di procedura civile del 19 dic. 2008, con effetto dal 1° gen. 2011 (RU 2010 1739; FF 2006 6593).
5 DCF del l6 gen. 1991.
6 O del 30 ott. 1991 (RU 1991 2373).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali