Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Collocamento privato
Sezione 2: Attività di collocamento
< Art. 8 Contratto di collocamento
> Art. 10

Art. 9 Tassa d’iscrizione e provvigione di collocamento

1 Il collocatore può esigere dalla persona in cerca d’impiego una tassa d’iscrizione e una provvigione di collocamento. Per prestazioni di servizio oggetto di un accordo speciale, il collocatore può esigere un’indennità supplementare.

2 La provvigione è dovuta soltanto nel caso in cui il collocamento sfocia nella conclusione di un contratto di lavoro.

3 Nel caso di collocamento in relazione con l’estero, la provvigione è dovuta soltanto quando il lavoratore ha ottenuto dalle autorità del Paese in cui è collocato il permesso di esercitare un’attività lucrativa. Il collocatore può però esigere, già dopo la firma del contratto di lavoro, un congruo indennizzo per le spese e gli oneri effettivi.

4 Il Consiglio federale stabilisce le tasse d’iscrizione e le provvigioni di collocamento.


Stato 1° gennaio 2013
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