Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Collocamento privato
Sezione 1: Autorizzazione
< Art. 3 Presupposti
> Art. 5 Revoca

Art. 4 Durata e portata dell’autorizzazione

1 L’autorizzazione č di durata illimitata e conferisce il diritto di esercitare o un’attivitā di collocamento in tutta la Svizzera.

2 L’autorizzazione di esercitare un’attivitā di collocamento in relazione con l’estero č limitata a determinati Paesi.

3 Le persone responsabili della gestione sono indicate nominativamente nell’autorizzazione.

4 Il Consiglio federale stabilisce gli emolumenti per il rilascio dell’autorizzazione.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali