Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 8: Disposizioni penali
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Art. 39

1 È punito con la multa sino a 100000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.
procura lavoro o fornisce personale a prestito senza possedere l’autorizzazione richiesta;
b.
in qualità di collocatore o prestatore, colloca stranieri o li assume come lavoratori in violazione delle prescrizioni legali in materia di manodopera straniera. Rimane salva una pena suppletiva secondo l’articolo 23 della legge federale del 26 marzo 19311 sulla dimora e il domicilio degli stranieri.

2 È punito con la multa sino a 40000 franchi chiunque, intenzionalmente:

a.
ricorre, in qualità di datore di lavoro, a un collocatore o a un prestatore sapendolo privo dell’autorizzazione necessaria;
b.
viola l’obbligo di annunciare e di informare (art. 6, 7, 17, 18 e 29);
c.
in qualità di prestatore, non comunica per scritto o non comunica integralmente il tenore essenziale del contratto, oppure conclude accordi illeciti (art. 19 e 22);
d.
in qualità di collocatore, contravviene alle disposizioni concernenti la provvigione di collocamento (art. 9) oppure, in qualità di prestatore, esige dal lavoratore emolumenti o prestazioni finanziarie anticipate (art. 19 cpv. 5);
e.
svolge una propaganda fallace in materia d’emigrazione di lavoratori (art. 30);
f.
viola l’obbligo del segreto (art. 7, 18 e 34).

3 Chiunque commette, per negligenza, un’infrazione di cui ai capoversi 1 o 2 lettere b–f è punito con la multa sino a 20000 franchi. Nei casi poco gravi si può prescindere da ogni pena.

4 Chiunque ottiene un’autorizzazione fornendo indicazioni inesatte o fallaci o dissimulando fatti essenziali è punito con una pena detentiva sino a tre anni o con una pena pecuniaria.2

5 Alle infrazioni commesse nell’azienda sono applicabili gli articoli 6 e 7 della legge del 22 marzo 19743 sul diritto penale amministrativo.

6 Il perseguimento penale incombe ai Cantoni.


1 [CS 1 117; RU 1949 225, 1987 1665, 1988 332, 1990 1587 art. 3 cpv. 2, 1991 362 n. II 11 1034 n. III, 1995 146, 1999 1111 2253 2262 all. n. 1, 2000 1891 n. IV 2, 2002 685 n. I 1 701 n. I 1 3988 all. n. 3, 2003 4557 all. n. II 2, 2004 1633 n. I 1 4655 n. I 1, 2005 5685 all. n. 2, 2006 979 art. 2 n. 1 1931 art. 18 n. 1 2197 all. n. 3 3459 all. n. 1 4745 all. n. 1, 2007 359 all. n. 1. RU 2007 5437 all. n. I]. Vedi ora: la LF del 16 dic. 2005 sugli stranieri (RS 142.20).
2 Nuovo testo giusta l’art. 333 del Codice penale, nella versione della LF del 13 dic. 2002, in vigore dal 1° gen. 2007 (RU 2006 3459; FF 1999 1669).
3 RS 313.0


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali