Capitolo 6: Autorità
< Art. 35a Collaborazione interistituzionale e collaborazione con collocatori privati
> Art. 36 Osservazione del mercato del lavoro
Art. 35b1 Elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate
1 Con la collaborazione delle competenti autorità cantonali, la SECO tiene, mediante un adeguato sistema d’informazione, un elenco delle imprese private di collocamento e di fornitura di personale a prestito autorizzate e dei rispettivi responsabili.
2 Tale elenco può contenere dati personali degni di particolare protezione relativi alla revoca, alla soppressione o al mancato rilascio di un’autorizzazione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000 205).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali