Capitolo 6: Autorità
< Art. 34b Consultazione degli atti
> Art. 35a Collaborazione interistituzionale e collaborazione con collocatori privati
Art. 351 Sistema d’informazione
1 La SECO gestisce un sistema d’informazione che serve a:
- a.
- facilitare il collocamento;
- b.
- rendere esecutiva la legge federale del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione;
- c.
- osservare il mercato del lavoro;
- d.
- agevolare la collaborazione fra gli organi del servizio pubblico di collocamento, dell’assicurazione contro la disoccupazione, dell’assicurazione per l’invalidità e dell’orientamento professionale;
- e.3
- agevolare la collaborazione fra gli organi dell’assicurazione contro la disoccupazione, il servizio pubblico di collocamento, i collocatori privati e i datori di lavoro.
2 Il sistema d’informazione può trattare dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione conformemente all’articolo 33a capoverso 2, e profili della personalità.
3 I seguenti uffici possono accedere al sistema d’informazione mediante procedura di richiamo al fine di adempiere i loro compiti legali:
- a.
- la SECO;
- b.
- UFM4;
- c.
- gli uffici cantonali del lavoro;
- d.
- i servizi di logistica per provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
- e.
- gli uffici regionali di collocamento;
- f.
- le casse di disoccupazione;
- g.
- gli organi dell’assicurazione per l’invalidità;
- h.
- gli organi dell’orientamento professionale;
- i.
- l’Ufficio svizzero del lavoro a domicilio.
3bis Se necessario all’esecuzione della presente legge e della legge federale del 25 giugno 19825 sull’assicurazione contro la disoccupazione, lo scambio di dati personali, compresi quelli degni di particolare protezione e profili della personalità, tra i sistemi d’informazione del servizio pubblico di collocamento e dell’assicurazione contro la disoccupazione (art. 83 cpv. 1 lett. i della LF del 25 giu. 1982 sull’assicurazione contro la disoccupazione) è autorizzato.6
4 La Confederazione partecipa alle spese, nella misura in cui siano dovute all’adempimento di compiti federali.
5 Il Consiglio federale disciplina:
- a.
- la responsabilità per la protezione dei dati;
- b.
- i dati da raccogliere;
- c.
- il termine di conservazione dei dati;
- d.
- l’accesso ai dati, segnatamente stabilendo quali utenti del sistema d’informazione possono trattare dati personali degni di particolare protezione e profili della personalità;
- e.
- l’organizzazione e la gestione del sistema d’informazione;
- f.
- la collaborazione fra le autorità interessate;
- g.
- la sicurezza dei dati.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000 205).
2 RS 837.0
3 Introdotta dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).
4 La designazione dell’unità amministrativa è stata adattata in applicazione dell’art. 16 cpv. 3 dell’O del 17 nov. 2004 sulle pubblicazioni ufficiali (RS 170.512.1).
5 RS 837.0
6 Introdotto dal n. II 1 della LF del 19 mar. 2010 sull'assicurazione contro la disoccupazione, in vigore dal 1° apr. 2011 (RU 2011 1167; FF 2008 6761).