Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Autorità
< Art. 34a Comunicazione di dati
> Art. 35 Sistema d’informazione

Art. 34b1 Consultazione degli atti

1 Purché rimangano tutelati interessi preponderanti, possono consultare gli atti:

a.
le persone in cerca di lavoro e i datori di lavoro, per i dati che li concernono;
b.
le persone che hanno un diritto o un obbligo conformemente alla presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto o all’adempimento di tale obbligo;
c.
le persone e le istituzioni che possono impugnare decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’esercizio di tale diritto;
d.
le autorità competenti in caso di ricorso contro decisioni prese in virtù della presente legge, per i dati necessari all’adempimento di tale compito.

2 Nel caso di dati relativi alla salute, la cui comunicazione potrebbe ripercuotersi negativamente sulla salute della persona autorizzata a consultare gli atti, questa può essere tenuta a designare un medico che glieli comunichi.


1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000 205).


Stato 1° gennaio 2013
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