Capitolo 6: Autoritą
< Art. 33a Trattamento di dati personali
> Art. 34a Comunicazione di dati
Art. 341 Obbligo del segreto
Le persone incaricate di svolgere, controllare o sorvegliare l’attivitą del servizio pubblico di collocamento devono mantenere il segreto nei confronti di terzi riguardo ai dati relativi alle persone in cerca di lavoro, ai datori di lavoro e ai posti vacanti.
1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000 205).
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali