Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Autoritą
< Art. 33a Trattamento di dati personali
> Art. 34a Comunicazione di dati

Art. 341 Obbligo del segreto

Le persone incaricate di svolgere, controllare o sorvegliare l’attivitą del servizio pubblico di collocamento devono mantenere il segreto nei confronti di terzi riguardo ai dati relativi alle persone in cerca di lavoro, ai datori di lavoro e ai posti vacanti.


1 Nuovo testo giusta il n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000 205).


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali