Capitolo 6: Autorità
< Art. 33 Collaborazione
> Art. 34 Obbligo del segreto
Art. 33a1 Trattamento di dati personali
1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:
- a.
- registrare, consigliare e collocare le persone in cerca di lavoro;
- b.
- registrare, comunicare e assegnare i posti vacanti;
- c.
- registrare i licenziamenti e le chiusure d’impresa;
- d.
- applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
- e.
- sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
- f.
- allestire statistiche.
2 Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti:
- a.
- per i dati concernenti la salute e l’appartenenza religiosa della persona in cerca di lavoro: se sono necessari per il collocamento;
- b.
- per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell’ambito dell’esecuzione della presente legge e della legge federale del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.
1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000 205).
2 RS 837.0
Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali