Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Autorità
< Art. 33 Collaborazione
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Art. 33a1 Trattamento di dati personali

1 Gli organi incaricati di applicare la presente legge nonché di controllarne o sorvegliarne l’esecuzione possono trattare o far trattare dati personali, compresi dati degni di particolare protezione e profili della personalità, di cui necessitano per adempiere i compiti conferiti loro dalla presente legge, segnatamente per:

a.
registrare, consigliare e collocare le persone in cerca di lavoro;
b.
registrare, comunicare e assegnare i posti vacanti;
c.
registrare i licenziamenti e le chiusure d’impresa;
d.
applicare provvedimenti relativi al mercato del lavoro;
e.
sorvegliare l’esecuzione della presente legge;
f.
allestire statistiche.

2 Dati personali degni di particolare protezione possono essere trattati alle condizioni seguenti:

a.
per i dati concernenti la salute e l’appartenenza religiosa della persona in cerca di lavoro: se sono necessari per il collocamento;
b.
per i dati concernenti i provvedimenti decisi o previsti nell’ambito dell’esecuzione della presente legge e della legge federale del 25 giugno 19822 sull’assicurazione contro la disoccupazione: se si ripercuotono direttamente sulle prestazioni dell’assicurazione contro la disoccupazione.

1 Introdotto dal n. I della LF del 23 giu. 2000, in vigore dal 1° gen. 2001 (RU 2000 2744; FF 2000 205).
2 RS 837.0


Stato 1° gennaio 2013
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