Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 6: Autorità
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Art. 33 Collaborazione

1 Le autorità federali e cantonali preposte al mercato del lavoro collaborano per equilibrarlo a livello nazionale. Nelle singole regioni economiche, le autorità dei Cantoni interessati collaborano direttamente.

2 Gli uffici del lavoro si adoperano affinché le associazioni dei datori di lavoro e dei lavoratori, come anche le altre organizzazioni attive nel settore del collocamento cooperino efficacemente all’esecuzione dei provvedimenti in questo campo.

3 Il Consiglio federale disciplina la competenza delle autorità preposte al mercato del lavoro e quella delle istituzioni dell’assicurazione invalidità in materia di collocamento degli invalidi e degli andicappati.


Stato 1° gennaio 2013
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