Capitolo 2: Collocamento privato
Sezione 1: Autorizzazione
< Art. 2 Obbligo d’autorizzazione
> Art. 4 Durata e portata dell’autorizzazione
Art. 3 Presupposti
1 L’autorizzazione č rilasciata se l’impresa:
- a.
- č iscritta nel Registro svizzero di commercio;
- b.
- dispone di un locale d’affari adeguato;
- c.
- non esercita altra attivitā lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d’impiego o dei datori di lavoro.
2 Le persone responsabili della gestione devono:
- a.
- avere la nazionalitā svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio;
- b.
- assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione;
- c.
- godere di buona reputazione.
3 Per l’autorizzazione di esercitare un’attivitā di collocamento in relazione con l’estero č inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l’azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati.
4 L’autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilitā pubblica č rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3.
5 Il Consiglio federale disciplina i particolari.
Stato 1° gennaio 2013
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