Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 2: Collocamento privato
Sezione 1: Autorizzazione
< Art. 2 Obbligo d’autorizzazione
> Art. 4 Durata e portata dell’autorizzazione

Art. 3 Presupposti

1 L’autorizzazione č rilasciata se l’impresa:

a.
č iscritta nel Registro svizzero di commercio;
b.
dispone di un locale d’affari adeguato;
c.
non esercita altra attivitā lucrativa che possa nuocere agli interessi delle persone in cerca d’impiego o dei datori di lavoro.

2 Le persone responsabili della gestione devono:

a.
avere la nazionalitā svizzera o, se stranieri, il permesso di domicilio;
b.
assicurare il servizio di collocamento conformemente alle regole della professione;
c.
godere di buona reputazione.

3 Per l’autorizzazione di esercitare un’attivitā di collocamento in relazione con l’estero č inoltre necessario che le persone responsabili della gestione assicurino che l’azienda dispone di conoscenze sufficienti sulle condizioni negli Stati interessati.

4 L’autorizzazione per uffici di collocamento di istituzioni professionali e di utilitā pubblica č rilasciata se sono adempiuti i presupposti di cui ai capoversi 1 lettera c, 2 e 3.

5 Il Consiglio federale disciplina i particolari.


Stato 1° gennaio 2013
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