Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 4: Servizio pubblico di collocamento
< Art. 28 Provvedimenti particolari per lottare contro la disoccupazione
> Art. 30

Art. 29 Obbligo dei datori di lavoro di annunciare i licenziamenti e le chiusure d’impresa

1 Il datore di lavoro è tenuto ad annunciare al più presto all’ufficio del lavoro competente, ma al più tardi al momento in cui notifica le disdette, qualsiasi licenziamento di un numero importante di lavoratori e qualsiasi chiusura d’impresa.

2 Il Consiglio federale determina le eccezioni all’obbligo di annunciare.


Stato 1° gennaio 2013
Per suggerimenti e osservazioni: Centro delle pubblicazioni ufficiali