Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 3: Personale a prestito
Sezione 2: Attività di fornitura di personale a prestito
< Art. 18 Obblighi specifici del prestatore
> Art. 20 Contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale

Art. 19 Contratto di lavoro

1 Di regola, il prestatore deve concludere per scritto il contratto col lavoratore. Il Consiglio federale regola le eccezioni.

2 Il contratto regola i punti seguenti:

a.
il genere del lavoro da fornire;
b.
il luogo di lavoro e l’inizio dell’impiego;
c.
la durata dell’impiego o il termine di disdetta;
d.
l’orario di lavoro;
e.
il salario, le spese e gli assegni eventuali e le deduzioni per le assicurazioni sociali;
f.
le prestazioni in caso di lavoro supplementare, di malattia, di maternità, d’infortunio, di servizio militare e di vacanze;
g.
le date di pagamento del salario, degli assegni e delle altre prestazioni.

3 Se i requisiti di forma o contenuto non sono adempiti, si applicano le usuali condizioni di lavoro locali e professionali o le disposizioni legali, eccetto che siano state pattuite oralmente condizioni di lavoro più favorevoli per il lavoratore.

4 Durante i primi sei mesi di servizio, ove l’impiego sia di durata indeterminata, il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con preavviso di:

a.
almeno due giorni, durante i primi tre mesi d’impiego ininterrotto;
b.
almeno sette giorni, dal quarto al sesto mese compreso di impiego ininterrotto.

5 Sono nulli gli accordi che:

a.
esigono dal lavoratore emolumenti, prestazioni finanziarie anticipate o trattenute sul salario;
b.
impediscono o intralciano il trasferimento del lavoratore all’impresa acquisitrice al termine del contratto di lavoro.

6 Se il prestatore è privo dell’autorizzazione necessaria, il contratto di lavoro con il lavoratore è nullo. In questo caso, è applicabile l’articolo 320 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni1 sulle conseguenze di un contratto di lavoro nullo.


1 RS 220


Stato 1° gennaio 2013
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