Capitolo 3: Personale a prestito
Sezione 2: Attività di fornitura di personale a prestito
< Art. 18 Obblighi specifici del prestatore
> Art. 20 Contratti collettivi di lavoro di obbligatorietà generale
Art. 19 Contratto di lavoro
1 Di regola, il prestatore deve concludere per scritto il contratto col lavoratore. Il Consiglio federale regola le eccezioni.
2 Il contratto regola i punti seguenti:
- a.
- il genere del lavoro da fornire;
- b.
- il luogo di lavoro e l’inizio dell’impiego;
- c.
- la durata dell’impiego o il termine di disdetta;
- d.
- l’orario di lavoro;
- e.
- il salario, le spese e gli assegni eventuali e le deduzioni per le assicurazioni sociali;
- f.
- le prestazioni in caso di lavoro supplementare, di malattia, di maternità, d’infortunio, di servizio militare e di vacanze;
- g.
- le date di pagamento del salario, degli assegni e delle altre prestazioni.
3 Se i requisiti di forma o contenuto non sono adempiti, si applicano le usuali condizioni di lavoro locali e professionali o le disposizioni legali, eccetto che siano state pattuite oralmente condizioni di lavoro più favorevoli per il lavoratore.
4 Durante i primi sei mesi di servizio, ove l’impiego sia di durata indeterminata, il rapporto di lavoro può essere disdetto da entrambe le parti con preavviso di:
- a.
- almeno due giorni, durante i primi tre mesi d’impiego ininterrotto;
- b.
- almeno sette giorni, dal quarto al sesto mese compreso di impiego ininterrotto.
5 Sono nulli gli accordi che:
- a.
- esigono dal lavoratore emolumenti, prestazioni finanziarie anticipate o trattenute sul salario;
- b.
- impediscono o intralciano il trasferimento del lavoratore all’impresa acquisitrice al termine del contratto di lavoro.
6 Se il prestatore è privo dell’autorizzazione necessaria, il contratto di lavoro con il lavoratore è nullo. In questo caso, è applicabile l’articolo 320 capoverso 3 del Codice delle obbligazioni1 sulle conseguenze di un contratto di lavoro nullo.