Capitolo 1: Scopo
> Art. 2 Obbligo d’autorizzazione
Art. 1
Scopo della presente legge č di:
- a.
- disciplinare il collocamento privato e la fornitura di personale a prestito;
- b.
- assicurare un servizio pubblico di collocamento, che contribuisca a creare e a mantenere un mercato del lavoro equilibrato;
- c.
- proteggere i lavoratori che ricorrono al collocamento privato o pubblico o alla fornitura di personale a prestito.
Stato 1° gennaio 2013
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