Le autorità federali
della Confederazione Svizzera

Capitolo 1: Scopo
> Art. 2 Obbligo d’autorizzazione

Art. 1

Scopo della presente legge č di:

a.
disciplinare il collocamento privato e la fornitura di personale a prestito;
b.
assicurare un servizio pubblico di collocamento, che contribuisca a creare e a mantenere un mercato del lavoro equilibrato;
c.
proteggere i lavoratori che ricorrono al collocamento privato o pubblico o alla fornitura di personale a prestito.

Stato 1° gennaio 2013
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